12.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 281/7 |
Ricorso della SGL Carbon AG contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 15 giugno 2005, nelle cause riunite T-71/03, T-74/03, T-87/03 e T-91/03, Tokai e a./Commissione delle Comunità europee, relativamente alla causa T-91/03, proposto il 30 agosto 2005
(Causa C-328/05 P)
(2005/C 281/14)
lingua processuale: tedesco
Il 30 agosto 2005 la SGL Carbon AG ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 15 giugno 2005, nelle cause riunite T-71/03, T-74/03, T-87/03 e T-91/03, Tokai e a./Commissione delle Comunità europee, relativamente alla causa T-91/03. Rappresentanti della ricorrente: gli avv.ti Dr. Martin Klusmann e Dr. Frederik Wiemer, Freshfields Bruckhaus Deringer, Feldmühleplatz 1, D-40008 Düsseldorf (Germania).
La ricorrente chiede alla Corte di voler:
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fatte salve le domande presentate in primo grado, annullare parzialmente la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 15 giugno 2005, nelle cause riunite T-71/03, T-74/03, T-87/03 e T-91/03 (1), per aver quest'ultimo respinto il ricorso nella causa T-91/03 contro la decisione della convenuta 17 dicembre 2002, C(2002)5083, in un procedimento relativo all'art. 81 del Trattato CE; |
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in subordine, ridurre ulteriormente rispetto alla sentenza impugnata l'ammenda inflitta alla ricorrente all'art. 3 della decisione 17 dicembre 2002, nonché gli interessi di litispendenza e moratori; |
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condannare la convenuta a tutte le spese di causa. |
Motivi e principali argomenti:
La ricorrente lamenta nella sentenza del Tribunale impugnata un'errata applicazione delle regole di procedura e la violazione del diritto comunitario, facendo valere quanto segue:
1. |
In conformità del principio ne bis in idem — generalmente applicabile nell'ordinamento dei singoli Stati membri e in quello comunitario, ma anche nei rapporti con Paesi terzi — avrebbe dovuto tenersi conto della sanzione già inflitta alla ricorrente negli Stati Uniti d'America. L'omessa considerazione delle sanzioni irrogate all'estero sarebbe — in quanto viola il detto principio e, con esso, l'obbligo di giustizia sostanziale — erronea e neppure riconducibile alla libertà di valutazione delle amministrazioni competenti e del Tribunale. |
2. |
L'aumento dell'ammenda del 35 % per una supposta sua assoluta leadership sarebbe infondato, non potendo costituire a tal fine alcuna base i fatti controversi e le stesse contraddittorie dichiarazioni del Tribunale. Siccome nelle censure della Commissione non sarebbe stato evidente che questa volesse riconoscere alla ricorrente il ruolo di sola responsabile della collusione, sarebbe contestualmente violato il suo diritto della difesa. |
3. |
Il Tribunale non si sarebbe pronunciato con chiarezza sull'allegazione della ricorrente secondo cui il suo diritto della difesa sarebbe stato irrimediabilmente leso dalle inadeguate conoscenze linguistiche dei membri del Case Team della Commissione, nonostante essa avesse fornito un rapporto e prove circostanziati. |
4. |
La cooperazione della ricorrente sarebbe sottovalutata. Poiché il suo apporto sarebbe stato almeno pari a quello delle altre partecipanti all'intesa, essa, cui l'ammenda è stata ridotta in misura sensibilmente inferiore che a queste ultime, avrebbe subito una discriminazione. |
5. |
Le ammende irrogate sarebbero eccessive, perché non sarebbe stata considerata la ridotta produttività della ricorrente al momento della decisione. La Commissione e il Tribunale non possono permettersi di trascurare la capacità economica nel determinare una sanzione; al contrario, devono verificare caso per caso se la sanzione irrogata sia economicamente sostenibile. |
6. |
Infine, sarebbe errato anche il calcolo degli interessi; gli interessi giudiziali particolarmente alti calcolati nella fattispecie costituirebbero un'ulteriore e autonoma sanzione, non fondata su alcuna disposizione di legge. |
(1) GU C 205 del 20 agosto 2005