12.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 281/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

8 settembre 2005

nella causa C-191/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dalla Labour Court): North Western Health Board contro Margaret McKenna (1)

(Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Malattia sopravvenuta anteriormente al congedo di maternità - Malattia connessa allo stato di gravidanza - Assoggettamento al regime generale di congedo di malattia - Incidenza sulla retribuzione - Imputazione dell'assenza al numero complessivo massimo di giorni di congedo di malattia retribuiti nel corso di un periodo determinato)

(2005/C 281/05)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-191/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Labour Court (Irlanda), con decisione in data 14 aprile 2003, pervenuta in cancelleria il 12 maggio 2003, nella causa tra: North Western Health Board contro Margaret McKenna, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann (relatore) e R. Schintgen, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato l'8 settembre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Un regime di congedo di malattia che tratti in maniera identica le lavoratrici affette da una malattia connessa ad una gravidanza e gli altri lavoratori colpiti da una malattia non afferente ad uno stato di gravidanza rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 141 CE e della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile.

2)

L'art. 141 CE e la direttiva 75/117 debbono essere interpretati nel senso che non costituiscono discriminazioni fondate sul sesso:

una norma di un regime di congedo di malattia che preveda, nei confronti delle lavoratrici assenti dal lavoro anteriormente ad un congedo di maternità a motivo di una malattia connessa al loro stato di gravidanza, come pure nei confronti dei lavoratori maschi assenti dal lavoro per qualsiasi altra malattia, una riduzione della retribuzione qualora l'assenza superi una certa durata, a condizione, da un lato, che la lavoratrice venga trattata in maniera identica rispetto ad un lavoratore maschio assente per malattia e, dall'altro, che l'ammontare delle prestazioni corrisposte non sia talmente esiguo da pregiudicare la finalità di tutela delle lavoratrici incinte;

una norma di un regime di congedo di malattia che preveda l'imputazione delle assenze per malattia ad un numero complessivo massimo di giorni di congedo di malattia retribuiti ai quali un lavoratore ha diritto nel corso di un periodo determinato, indipendentemente dal fatto che la malattia sia o no connessa ad uno stato di gravidanza, a condizione che l'imputazione delle assenze dovute a malattia connessa alla gravidanza non abbia come effetto che, durante l'assenza oggetto della detta imputazione posteriormente al congedo di maternità, la lavoratrice percepisca prestazioni inferiori all'ammontare minimo al quale essa aveva diritto nel corso della malattia insorta durante la sua gravidanza.


(1)  GU C 158 del 5.7.2003.