29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Hovrätten för Övre Norrland (Svezia) con ordinanza 22 agosto 2005, nel procedimento Per Fredrik Granberg contro Lokal åklagare i Haparanda [Pubblico ministero in Haparanda]

(Causa C-330/05)

(2005/C 271/31)

Lingua processuale: lo svedese

Con ordinanza 22 agosto 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 6 settembre 2005, nel procedimento Per Fredrik Granberg contro Lokal åklagare i Haparanda [Pubblico ministero in Haparanda], l'Hovrätten för Övre Norrland, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'art. 9, n. 3, della direttiva 92/12/CEE (in prosieguo: la «direttiva»), dia la possibilità agli Stati membri di escludere, in generale, il gasolio dall'ambito di applicazione dell'art. 8 della direttiva stessa, per cui uno Stato membro può prevedere che un privato che ha acquistato, direttamente e per proprio uso, gasolio in un altro Stato membro, in cui tale prodotto è stato messo in commercio, e che lo ha trasportato egli stesso verso lo Stato membro di destinazione, sia tenuto a pagare i diritti di accisa in quest'ultimo Stato, a prescindere dal modo in cui il gasolio è stato trasportato.

2)

Qualora la risposta alla questione n. 1 sia affermativa, se l'art. 9, n. 3, della direttiva sia compatibile con i principi fondamentali del Trattato sulla libera circolazione delle merci e con il principio di proporzionalità, alla luce del fatto che lo scopo dell'art. 9, n. 3, della direttiva sembra essere quello di indurre i privati ad astenersi dal trasportare oli minerali, prevedendo un'eccezione al principio secondo cui quando un privato acquista dei prodotti per proprio uso e li trasporta egli stesso, i diritti di accisa devono essere riscossi nello Stato membro in cui prodotti sono acquistati, e se tale scopo sia compatibile con il fondamento giuridico della direttiva stessa, invocato dal Consiglio, oppure se l'art. 9, n. 3, della direttiva sia illegittimo.

3)

Qualora la risposta alla questione n. 1 sia negativa, se il trasporto da parte di un privato di 3 000 litri di gasolio in tre recipienti per il trasporto alla rinfusa comunemente denominati IBC (GRV), che possono essere, di per sé, riconosciuti idonei al trasporto professionale di merci pericolose, in particolare in forma liquida, nel vano di un furgone, costituisca un modo di trasporto atipico ai sensi dell'art. 9, n. 3, della direttiva.

4)

Se sia conforme all'art. 7, n. 4, della direttiva che uno Stato membro adotti una disposizione per cui un privato che ha acquistato, direttamente e per uso proprio, gasolio in un altro Stato membro, in cui tale prodotto è stato messo in commercio, e che lo ha trasportato egli stesso nello Stato membro di destinazione secondo un modo di trasporto atipico ai sensi dell'art. 9, n. 3, della direttiva, sia tenuto a costituire una garanzia per il pagamento dei diritti di accisa e ad avere, al momento del trasporto, un documento di accompagnamento semplificato e la prova della costituzione di una garanzia per il pagamento dei diritti di accisa.