29.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 271/4 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Grande Sezione)
5 luglio 2005
nel procedimento C-376/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Gerechtshof 's-Hertogenbosch): D. contro Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen (1)
(Legislazione tributaria - Imposta patrimoniale - Diritto ad un abbattimento - Trattamento distinto dei residenti e dei non residenti - Convenzione tributaria volta a prevenire la doppia imposizione)
(2005/C 271/08)
Lingua processuale: l'olandese
Nel procedimento C-376/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Gerechtshof te's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) con decisione 24 luglio 2003, pervenuta in cancelleria l'8 settembre 2003, nella causa D. contro Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr (relatore), M. Ilešič, J. Malenovský, J. Klučka e U. Lõhmus, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 5 luglio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
Gli artt. 56 CE e 58 CE non ostano a una regolamentazione in base alla quale uno Stato membro rifiuta ai contribuenti non residenti, che detengono la maggior parte del loro patrimonio nello Stato in cui risiedono, il beneficio degli abbattimenti da esso accordati ai contribuenti residenti. |
2) |
Gli artt. 56 CE e 58 CE non ostano a che una norma stabilita da una convenzione bilaterale volta a prevenire la doppia imposizione, quale la norma di cui trattasi nella causa principale, non sia estesa, in una situazione e in circostanze come quelle della causa principale, a un residente di uno Stato membro non parte di detta convenzione. |