29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

8 settembre 2005

nella causa C-416/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE - Nozione di rifiuti - Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE - Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Direttiva 80/68/CEE - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose - Direttiva 91/271/CEE - Trattamento delle acque reflue urbane - Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Inquinamento provocato da un'azienda suinicola»)

(2005/C 271/01)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa C-416/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 19 novembre 2002, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. Valero Jordana), sostenuta da: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agenti: sig. K. Manji, successivamente sig.ra C. White, assistiti dal sig. D. Wyatt, QC), contro Regno di Spagna (agente: sig.ra N. Díaz Abad), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore), S. von Bahr, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig.ra M. M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato, l'8 settembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Regno di Spagna, non avendo provveduto affinché le acque reflue urbane dell'agglomerato di Vera fossero sottoposte al trattamento previsto dall'art. 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, ossia ad un trattamento più rigoroso di quello descritto all'art. 4 di tale direttiva, e non avendo designato come zona vulnerabile la Rambla de Mojácar, in violazione delle disposizioni dell'art. 3, nn. 1, 2 e 4, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle dette direttive.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Il Regno di Spagna è condannato a sopportare i due terzi delle spese. La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare il rimanente terzo.

4)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 31 dell'8.2.2003.