1.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 243/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal SYMVOULIO TIS EPIKRATEIAS (Grecia), con ordinanza 10 maggio 2005, nella causa Associazione «ENOSI EFOPLISTON AKTOPLOÏAS», Società anonima di cabotaggio «ANEK», Società anomina di cabotaggio «Minoïkes Grammes», Società anonima di cabotaggio «N.E.Lesbou» Società anonima di cabotaggio «Blue Star Ferries» contro Ypourgos Emborikis Naftilias e Ypourgos Aigaiou

(Causa C-285/05)

(2005/C 243/11)

Lingua processuale: il greco

Con ordinanza 10 maggio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 luglio 2005, nella causa Associazione «ENOSI EFOPLISTON AKTOPLOÏAS», [Unione degli armatori di cabotaggio] con sede al Pireo, Società anonima di cabotaggio «ANEK», con sede in Chania, Creta, Società anomina di cabotaggio «Minoïkes Grammes», con sede in Eraklion, Creta, Società anonima di cabotaggio «N.E.Lesbou», con sede in Metilene, e Società anonima di cabotaggio «Blue Star Ferries», con sede in Voula, Attica, contro Ypourgos Emborikis Naftilias (Ministro della Marina mercantile) e Ypourgos Aigaiou (Ministro dell'Egeo), il SYMVOULIO TIS EPIKRATEIAS (Grecia) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

a)

Se, l'art. 6, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577/92, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364), debba essere interpretato nel senso che i singoli possono invocare il detto regolamento per contestare la validità di disposizioni adottate dal legislatore ellenico prima del 1o gennaio 2004.

b)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli artt. 1, 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 consentano l'adozione di disposizioni nazionali secondo cui gli armatori possono fornire servizi di cabotaggio marittimo solo su determinate linee, individuate annualmente dall'autorità nazionale competente in materia, previo rilascio di un'autorizzazione amministrativa, nell'ambito di un sistema di autorizzazione avente le seguenti caratteristiche: a) riguarda indistintamente tutte le linee che servono le isole, b) le autorità nazionali competenti hanno la possibilità di accettare una richiesta presentata di rilascio autorizzazione alla messa in servizio su una linea, apportando, discrezionalmente e senza previa definizione dei criteri applicati, modifiche unilaterali degli elementi della richiesta riguardanti la frequenza e il periodo di interruzione del servizio, nonché il nolo.

c)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se introduca una restrizione non consentita alla libertà di prestazione dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea, una normativa nazionale che prevede che l'armatore, a cui sia stata rilasciata dall'amministrazione un'autorizzazione di messa in servizio di una nave su una linea determinata (in accoglimento della sua richiesta, nella sua forma originaria o previe modifiche di taluni suoi elementi che sono state accettate dall'armatore) sia, in linea di principio, obbligato a effettuare il servizio senza interruzioni sulla linea di cui si tratta per tutta la durata del periodo annuale di servizio e debba, prima di iniziare il servizio, depositare, a garanzia dell'adempimento di tale obbligo, una lettera di garanzia, la quale viene incamerata, in tutto o in parte, in caso di inadempimento o di adempimento inesatto dell'obbligo in parola.

d)

Se gli artt. 5, n. 2, e 6, n. 3, lett. a), b), c), f) e g) della direttiva del Consiglio 17 marzo 1998, 98/18/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 144), nel testo in vigore nel periodo rilevante per la fattispecie, prima della sua modifica avvenuta con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 aprile 2003, 2003/24/CE, (GU L 123), consentano che una norma nazionale imponga un divieto assoluto di adibire a viaggi nazionali navi che abbiano raggiunto un'età determinata.