17.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 229/36


Ricorso di Arcangelo Milella e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 luglio 2005

(Causa T-289/05)

(2005/C 229/76)

Lingua processuale: il francese

Il 26 luglio 2005 Arcangelo Milella, residente in Niederanven (Lussemburgo), e Delfina Campanella, residente in Lussemburgo, rappresentati dall'avv. Marc-Albert Lucas, hanno proposto un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione 18 aprile 2005, nella parte in cui essa precisa che il metodo d'Hondt è un metodo di ripartizione dei seggi dei rappresentanti del comitato locale del personale di Lussemburgo (CLPL) presso il comitato centrale del personale (CCP) conforme alla regola di proporzionalità ed in cui invita il CLPL a tenerne conto per adottare una nuova decisione di designazione dei suoi rappresentanti presso il CCP;

accertare l'illegittimità delle decisioni del comitato locale del personale di Lussemburgo 26 aprile e 10 maggio 2005, con cui vengono designati i suoi rappresentanti presso il comitato centrale del personale, nella parte in cui esse attribuiscono cinque seggi alla lista n. 2 e due seggi alla lista n. 1, in applicazione del metodo d'Hondt, e non quattro seggi alla lista n. 2 e tre seggi alla lista n. 1, in applicazione del metodo del maggior resto;

annullare la decisione del direttore generale del personale dell'amministrazione 11 maggio 2005, che conferma la regolarità delle nuove designazioni dei suoi rappresentanti presso il comitato centrale del personale effettuate dal comitato locale del personale di Lussemburgo il 26 aprile e di 10 maggio 2005

condannare la convenuta al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti:

La controversia riguarda la designazione dei rappresentanti del comitato locale del personale della commissione di Lussemburgo (CLPL) presso il comitato centrale del personale della Commissione (CCP), in seguito alle elezioni del 24 novembre 2004. Con nota del 18 aprile 2005, il direttore generale della DG ADMIN della Commissione ha precisato ai presidenti del CLPL e del CCP che considerava conforme al principio di proporzionalità il metodo d'Hondt, un metodo matematico scelto per ripartire i seggi al CCP tra le liste presentate alle elezioni. Tuttavia, con la stessa nota, il direttore ha annullato, per altri motivi, le designazioni dei rappresentanti presso il CCP. In seguito a tale nota, il CLPL ha proceduto, il 26 aprile 2005, ad una nuova designazione dei rappresentanti, in applicazione del metodo d'Hondt.

Con nota dell'11 maggio del 2005, il direttore generale della DG ADMIN ha confermato che considerava regolari tali designazioni.

I ricorrenti, dipendenti della Commissione a Lussemburgo, chiedono l'annullamento di tali decisioni. Essi fanno valere la violazione dell'art. 14, ultimo comma, della regolamentazione 27 aprile 1988, recante composizione e funzionamento del comitato del personale, adottata dalla Commissione, nonché delle regole della proporzionalità della ripartizione dei seggi del CCP a quella dei seggi del CLPL e della rappresentatività del CCP. I ricorrenti sostengono che avrebbe dovuto essere adottato un altro metodo di ripartizione dei seggi, quello del maggior resto, che avrebbe condotto ad una ripartizione più rappresentativa.

I ricorrenti fanno valere altresì uno sviamento di potere da parte del CLPL. A loro avviso, la maggioranza del CLPL vorrebbe aumentare artificiosamente la sua rappresentanza a discapito della lista n. 1, e l'APN avrebbe commesso un errore di diritto, nonché un errore manifesto di valutazione, approvando l'applicazione del metodo d'Hondt.

I ricorrenti fanno valere inoltre la violazione, da parte dell'APN, degli artt. 1, n. 3, dell'allegato II allo statuto, e 16, nn. 1 e 2, dello statuto del CLPL, in quanto l'APN avrebbe imposto al CLPL la scelta del metodo d'Hondt ovvero, quantomeno, gli avrebbe permesso di usurpare la competenza dell'assemblea generale del personale, che sarebbe l'unica competente per scegliere il metodo applicabile.