17.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 229/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima sezione)

7 luglio 2005

nel procedimento C-374/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen): Gaye Gürol contro Bezirksregierung Köln (1)

(«Accordo di associazione CEE Turchia - Art. 9 della decisione del consiglio di associazione n. 1/80 - Effetto diretto - Accesso all'insegnamento dei figli di un lavoratore turco appartenente al mercato regolare del lavoro - Figli residenti con i loro genitori - Assegno di studio»)

(2005/C 229/06)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-374/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Sigmaringen (Germania), con decisione 31 luglio 2003, pervenuta in cancelleria l'8 settembre 2003, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Gaye Gürol e Bezirksregierung Köln, la Corte (Prima sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts, J.N. Cunha Rodrigues (relatore), E. Juhász e M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 7 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 9, prima frase, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal consiglio di associazione istituito dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia è direttamente applicabile negli Stati membri.

2)

Il requisito della residenza con i genitori, ai sensi dell'art. 9, prima frase, della decisione n. 1/80, è soddisfatto nel caso di un figlio di un cittadino turco che, dopo aver risieduto regolarmente con i suoi genitori nello Stato membro ospitante, stabilisce la sua residenza principale nel luogo, situato nello stesso Stato, in cui egli segue una formazione universitaria, mentre ha dichiarato di risiedere presso i suoi genitori soltanto a titolo di residenza secondaria.

3)

L'art. 9, seconda frase, della decisione n. 1/80 è direttamente applicabile negli Stati membri. Tale disposizione garantisce a favore dei figli di cittadini turchi un diritto di accesso non discriminatorio ad un assegno di studio, come quello previsto dalla normativa di cui trattasi nella causa principale, in quanto questi ultimi beneficiano di siffatto diritto anche quando essi seguono una formazione dell'insegnamento superiore in Turchia.


(1)  GU C 304 del 13.12.2003.