3.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 217/42 |
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
del 27 giugno 2005
nella causa T-349/04, Parfümerie Douglas GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel marcato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)
(Marchio comunitario - Cancellazione del marchio anteriore - Non luogo a statuire)
(2005/C 217/93)
Lingua processuale: il tedesco
Nella causa T-349/04, Parfümerie Douglas GmbH, con sede in Hagen (Germania), rappresentata dall'avv. C. Schumann, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: sig. A. von Mühlendahl), controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Heinz Douglas, residente ad Amburgo (Germania), avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 24 maggio 2004 (procedimento R 795/2002-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra Parfümerie Douglas GmbH e Jürgen Heinz Douglas, il Tribunale (quinta sezione) composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dal sig. F. Dehousse e dal sig. D. Šváby, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato il 27 giugno 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
Non vi è luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |