3.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/30


Ricorso di impugnazione proposto il 13 luglio 2005 (fax: 12.07.05) dalla Holcim (Deutschland) AG, già Alsen AG, contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 21 aprile 2005 nella causa T-28/03, Holcim (Deutschland) AG, già Alsen AG, contro Commissione delle Comunità europee

(causa C-282/05 P)

(2005/C 217/59)

lingua processuale: il tedesco

Il l3 luglio 2005 (fax: 12.07.05), la Holcim (Deutschland) AG, già Alsen AG, rappresentata dagli avv.ti Peter Niggemann e Frederik Wiemer, Freshfields Bruckhaus Deringer, Feldmühleplatz 1, D-40545 Düsseldorf, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso di impugnazione contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 21 aprile 2005 nella causa T-28/03, Holcim (Deutschland) AG, già Alsen AG, contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1.

annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 21 aprile 2005 nella causa T-28/03, Holcim (Deutschland) AG/Commissione (1);

2.

condannare l'istituzione convenuta in primo grado e nell'odierno giudizio di impugnazione a pagare alla ricorrente la somma di EUR 139 002,21 oltre ad interessi al tasso forfettario del 5,75 % per il periodo dal 15 aprile 2000 fino al saldo integrale;

3.

in subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado delle Comunità europee perché questo adotti una nuova decisione alla luce delle statuizioni dettate dalla Corte di giustizia;

4.

condannare l'istituzione convenuta in primo grado e nell'odierno giudizio di impugnazione a tutte le spese di procedura.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere tre motivi di impugnazione:

1.

Il Tribunale avrebbe violato l'art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia, avendo ritenuto parzialmente prescritto il diritto al rimborso, nella parte in cui le pretese fatte valere si fondavano su fatti antecedenti al 31 gennaio 1998. Al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, la prescrizione non avrebbe iniziato a decorrere già dalla prestazione delle fideiussioni, bensì soltanto a partire dalla pronuncia della sentenza «cemento» in data 15 marzo 2000. Infatti, l'obbligo di risarcimento della convenuta avrebbe potuto essere fatto valere vittoriosamente soltanto dopo l'annullamento della decisione «cemento». In particolare, secondo la ricorrente, il danno non si era ancora sufficientemente concretizzato al momento della prestazione delle fideiussioni, in quanto non era prevedibile quanto sarebbe durata la procedura giurisdizionale di annullamento. Peraltro, per effetto della prestazione delle fideiussioni non sarebbe insorta un pluralità di eventi dannosi, prodottisi in successione giorno dopo giorno, bensì si sarebbe verificato un unico danno a carattere unitario. In subordine, la ricorrente sostiene che la prescrizione è stata interrotta ai sensi dell'art. 46, n. 2, dello Statuto della Corte di giustizia per effetto della presentazione del ricorso di annullamento.

2.

Secondo la ricorrente, il Tribunale ha erroneamente ritenuto insussistente una «violazione sufficientemente caratterizzata» nell'ambito dell'art. 288, secondo comma, CE. Da un lato, tale presupposto supplementare per la sussistenza di un diritto al rimborso sarebbe stato sviluppato dalla giurisprudenza soltanto con riferimento all'attività normativa della Comunità, e non anche all'attività amministrativa di quest'ultima — qual'è il caso dell'adozione di decisioni che infliggono un'ammenda contrarie alla normativa sulla concorrenza. Tuttavia, anche nel caso in cui il criterio della «violazione sufficientemente caratterizzata» dovesse valere anche nella presente fattispecie, una violazione siffatta dovrebbe ritenersi sussistente per il fatto che la convenuta non disponeva di alcun margine di discrezionalità in sede di emanazione della illegittima decisione «cemento»; nessun rilievo potrebbe poi più assumere la complessità della causa. Nondimeno, anche nel caso in cui occorresse ulteriormente verificare tale complessità, la causa non potrebbe essere definita complessa, quanto meno nella parte riguardante la ricorrente ovvero le sue danti causa. Nei confronti di tali società la causa «cemento» sarebbe consistita unicamente nella disamina di pochi mezzi di prova nonché nella verifica della semplice questione se sussistesse un cartello per le esportazioni giuridicamente consentito; sempre secondo la ricorrente, la riunione dei procedimenti nei confronti di varie altre imprese in un unico procedimento non può andare a suo svantaggio.

3.

Anche la questione del nesso di causalità tra atto illegittimo e danno sarebbe stata valutata dal Tribunale in modo inesatto. Se la convenuta non avesse inflitto alla ricorrente con una sua decisione una illegittima sanzione pecuniaria, la ricorrente non avrebbe subito alcun danno sotto forma di costi connessi alla prestazione di fideiussioni. La prestazione delle fideiussioni bancarie non avrebbe interrotto il nesso di causalità. Le due modalità di prestazione di garanzia — versamento provvisorio dell'importo dell'ammenda e prestazione di fideiussione — dovrebbero essere qualificate come equivalenti quanto alle loro conseguenze giuridiche.


(1)  GU C 155 del 25.06.2005, pag. 14.