3.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/10


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

21 luglio 2005

nella causa C-370/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)

(FEAOG - Conseguenze finanziarie da applicare nell'ambito della liquidazione dei conti per le spese finanziate)

(2005/C 217/18)

Lingua processuale: il greco

Nella causa C-370/03, Repubblica ellenica (agenti: sigg. G. Kanellopoulos e V. Kontolaimos) contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra M. Condou-Durande, assistita dall'avv. N. Korogiannakis) avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 27 agosto 2003, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh, giudici; avvocato generale: sig. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 21 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La decisione della Commissione 27 giugno 2003, 2003/481/CE, relativa alle conseguenze finanziarie da applicare, nell'ambito della liquidazione dei conti per le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, in taluni casi concernenti irregolarità commesse da alcuni operatori, è annullata nella parte in cui riguarda l'importo di GRD 14 272 278 (EUR 41 884,90) indicato nell'allegato I, intitolato «Importi non recuperabili da imputare al bilancio degli Stati membri».

2)

Ogni parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 251 del 18/10/03.