6.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 193/33 |
Ricorso della sig.ra Caroline Ogou contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 18 maggio 2005
(Causa T-202/05)
(2005/C 193/56)
Lingua processuale: il francese
Il 18 maggio 2005 la sig.ra Caroline Ogou, residente in Abidjan (Costa d'Avorio), rappresentata dall'avv. Marc-Albert Lucas, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
— |
annullare il bando di concorso COM/PB/04 del 6 aprile 2004, e le istruzioni relative alla procedura di iscrizione per via elettronica cui esso si riferisce, o quanto meno il punto IX.1 del bando suddetto; |
— |
dichiarare l'illegittimità dell'impedimento alla candidatura della ricorrente, derivato dall'impossibilità in cui essa si è trovata, il 12 maggio 2004, di avere accesso al modulo di iscrizione per via elettronica seguendo la procedura prevista dal bando di concorso; |
— |
annullare la decisione della «Task Force Concours Interne», notificata alla ricorrente mediante un messaggio di posta elettronica in data 12 maggio 2004, recante il rigetto dell'atto di candidatura che essa aveva fatto pervenire in altro modo all'unità suddetta quello stesso giorno; |
— |
annullare i successivi atti della procedura concorsuale, e segnatamente:
|
— |
annullare, se del caso, la decisione 3 febbraio 2005 del Direttore generale del Personale e dell'Amministrazione recante rigetto del reclamo della ricorrente proposto in data 12 agosto 2004 avverso i precedenti atti impugnati; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente, agente locale della Commissione, si è vista impossibilitata ad iscriversi al concorso interno COM/PB/04, per passaggio dalla categoria C a quella B, per via elettronica, conformemente a quanto previsto dal bando di concorso, in quanto la Commissione ha configurato il sistema informatico di iscrizione in modo tale da ostacolare la candidatura degli agenti locali.
La ricorrente sostiene che il punto III.1 del bando di concorso, il quale prevede l'ammissibilità al concorso dei funzionari di ruolo e degli agenti temporanei, e che dunque escluderebbe gli agenti locali, è contrario agli artt. 4, 27 e 29, n. 1, lett. b), dello Statuto, nonché al principio della parità di trattamento. L'impedimento alla sua iscrizione «in linea» sarebbe dunque illegittimo. La ricorrente sostiene al riguardo che gli agenti locali che sono al servizio dell'istituzione in virtù di un rapporto di diritto pubblico fanno parte del personale interno o statutario ed hanno, in linea di principio, il diritto di partecipare ai concorsi interni, che essi si vedono affidati incarichi equivalenti a quelli dei funzionari o degli agenti temporanei, e che pertanto la loro esclusione dai concorsi interni non è giustificata dalle esigenze inerenti ai posti da ricoprire né conforme all'interesse del servizio.
La ricorrente asserisce altresì che il punto IX del bando di concorso nonché il punto 2 delle istruzioni ai candidati sono contrari agli artt. 2, 4 e 5 dell'allegato III dello Statuto, in quanto prevedono una procedura obbligatoria di iscrizione per via elettronica idonea ad ostacolare la sua candidatura.