6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/28


Ricorso della SUCCESS-MARKETING Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 31 dicembre 2004

(Causa T-506/04)

(2005/C 193/47)

Lingua di redazione del ricorso: il tedesco

Il 31 dicembre 2004 la SUCCESS-MARKETING Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H., con sede in Linz (Austria), rappresentata dagli avv.ti G. Secklehner e C. Ofner, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: la CHIPITA INTERNATIONAL S.A. INTERNATIONAL DIVISION, Atene.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell' Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 ottobre 2004 (procedimento R 39/2004-2);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato per il quale è stata presentata domanda di nullità:

Marchio figurativo PAN SPEZIALITÄTEN per prodotti della classe 30 (miscele da forno già pronte per pane, torte, panini, cornetti, pizze, ecc.) — Marchio comunitario n. 382 374

Titolare del marchio comunitario:

CHIPITA INTERNATIONAL S.A. INTERNATIONAL DIVISION

Autore della domanda di nullità del marchio comunitario:

La ricorrente

Decisione della divisione di annullamento:

Rigetto della domanda di nullità

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi di ricorso:

Il marchio registrato non avrebbe carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94.

Il marchio sarebbe descrittivo e quindi non sarebbe meritevole di tutela, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del citato regolamento, per i prodotti che contengono cereali, rectius, che sono ottenuti da prodotti a base di cereali. Per i prodotti che non contengono cereali, rectius, che non sono ottenuti da prodotti a base di cereali il marchio sarebbe ingannevole ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. g), del regolamento.