6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/24


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2 giugno 2005

nella causa T-177/03, Andreas Strohm contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Dipendenti - Negata promozione al grado A4 - Esame comparativo dei meriti - Obbligo di motivazione - Supplemento di motivazione - Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Ricevibilità)

(2005/C 193/39)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-177/03, Andreas Strohm, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dall'avv. C. Illig, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Berardis-Kayser, assistita dall'avv. B. Wägenbaur, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente al grado A4 con riferimento all'esercizio 2002, in data 14 agosto 2002, nonché una domanda di risarcimento dei danni, il Tribunale (Quinta sezione), composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, giudici; cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore, ha pronunciato, il 2 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente al grado A4 con riferimento all'esercizio di promozione 2002, del 14 agosto 2002, è annullata.

2)

Il ricorso, nella parte diretta al risarcimento danni del ricorrente, è irricevibile.

3)

La convenuta sopporterà la totalità delle spese.


(1)  GU C 200 del 20.8.2003