6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/20


Ricorso proposto il 6 giugno 2005 dalla società Agraz SA e a. contro la sentenza pronunciata il 17 marzo 2005 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) nella causa T-285/03, Agraz SA e a. contro Commissione delle Comunità europee

(Causa C-243/05 P)

(2005/C 193/31)

Lingua processuale: il francese

Il 6 giugno 2005 la Corte di giustizia delle Comunità europee è stata investita di un ricorso proposto dalla società Agraz SA e a., rappresentate dal sig. José Luís da Cruz Vilaça e dalla sig.ra Dorothée Choussy, avocats, contro la sentenza pronunciata il 17 marzo 2005 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) nella causa T-285/05, Agraz SA e a. contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare l'annullamento parziale della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 17 marzo 2005, nella parte in cui ha giudicato che il danno non era certo e ha respinto il ricorso; e pronunciandosi nuovamente,

2.

a titolo principale, dichiarare che nel caso di specie ricorrono le condizioni perché sorga la responsabilità non contrattuale della Commissione; condannare la convenuta al pagamento a ogni società ricorrente del saldo dell'aiuto alla produzione (come enunciato all'allegato A.27) accompagnato da interessi al tasso che il Tribunale dovrà fissare, a partire dal 12 luglio 2000 (o, in subordine, a partire dal 13 luglio 2000 o, ancora più in subordine, a partire dal 16 luglio 2000) e fino al giorno del pagamento effettivo; e condannare la Commissione a sopportare tutte le spese dei due gradi di giudizio, comprese quelle delle ricorrenti;

3.

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci sugli importi dei risarcimenti da pagare alle ricorrenti, dopo averle nuovamente sentite, e condannare la Commissione alle spese (comprese quelle delle ricorrenti) nel procedimento di impugnazione e nel procedimento di primo grado dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le società ricorrenti invocano i seguenti motivi a sostegno del loro ricorso:

1o motivo: errore di diritto in quanto il Tribunale ha giudicato che il danno che le ricorrenti hanno subito non era certo e che quindi non poteva costituire il fondamento del loro diritto ad essere risarcite.

Tale motivo di articola in due parti:

Nella prima parte le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha ignorato la giurisprudenza dei giudici comunitari, e i principi riconosciuti dagli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri in materia di responsabilità civile extracontrattuale, interpretando in modo erroneo la nozione di «danno certo» e confondendo la determinazione della natura del danno con il suo ammontare.

Nella seconda parte, le ricorrenti presentano gli argomenti diretti a provare che il Tribunale non ha tratto, a livello del riconoscimento del diritto delle ricorrenti ad essere risarcite, le conseguenze che si imponevano dalle sue constatazioni in merito all'illegittimità del comportamento della Commissione, per violazione del regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2201, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), nonché dei principi di diligenza e di buona amministrazione.

2 motivo: Violazione del principio del contraddittorio e del diritto delle ricorrenti ad essere sentite;

3 motivo: Snaturamento delle conclusioni delle ricorrenti;

4 motivo: Mancato esercizio da parte del Tribunale delle sue competenze giurisdizionali di merito e del suo dovere di giudicare; diniego di giustizia, in quanto il Tribunale ha omesso di trarre le conseguenze che derivavano necessariamente dalle sue constatazioni, al livello della determinazione dell'ammontare del danno.


(1)  GU L 297, pag. 29.