23.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 182/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bayerisches Verwaltungsgericht München con ordinanza 4 maggio 2005 nel procedimento Daniel Halbritter contro Freistaat Bayern

(Causa C-227/05)

(2005/C 182/57)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 4 maggio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 maggio 2005, nel procedimento Daniel Halbritter contro Freistaat Bayern, il Bayerisches Verwaltungsgericht München, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'art. 1, n. 2, in connessione con l'art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE (1), concernente la patente di guida, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può negare il diritto di guidare veicoli nel proprio territorio nazionale in base ad una patente rilasciata da un altro Stato membro neppure nel caso in cui nel detto primo Stato sia stata applicata al titolare di tale patente una misura di revoca o annullamento del permesso di guida, qualora il divieto temporaneo di rilascio di una nuova patente in questo primo Stato, disposto con la detta misura sanzionatoria, fosse scaduto prima del rilascio della patente di guida da parte del secondo Stato membro e

a)

la normativa del primo Stato stabilisca che l'idoneità alla guida — quale presupposto sostanziale per il nuovo rilascio della patente di guida — debba essere comprovata, su ordine dell'autorità, mediante una perizia medico psicologica più specificamente disciplinata da norme nazionali (ciò che finora non si è verificato)

e/o,

b)

in base a norme nazionali, esista una pretesa giuridicamente azionabile a vedersi conferito il diritto di far uso nel territorio del primo Stato della patente di guida UE rilasciata dopo la scadenza del detto divieto temporaneo, ove non sussistano più le ragioni di carattere nazionale che hanno giustificato la revoca del permesso di guida o l'imposizione di tale divieto.

2)

Se l'art. 1, n. 2, in connessione con l'art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, debba essere interpretato nel senso che ad uno Stato membro — in caso di domanda di rilascio di una patente di guida, da parte del titolare di una patente di un altro Stato membro, dietro consegna di quest'ultima (cosiddetta «conversione») — non è consentito procedere, unicamente sulla base dell'avvenuto rilascio della patente UE da parte del secondo Stato, ad una nuova verifica dell'idoneità alla guida — prevista quale condizione per il rilascio dalla normativa del primo Stato e da questa dettagliatamente regolamentata — con riguardo a circostanze che già esistevano al momento del rilascio della detta patente straniera.


(1)  GU L 237, pag. 1.