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23.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/12 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Prima Sezione)
26 maggio 2005
nel procedimento C-478/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dalla House of Lords): Celtec Ltd contro John Astley e a. (1)
(Direttiva 77/187/CEE - Art. 3, n. 1 - Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'impresa - Diritti e obblighi che risultano per il cedente da un contratto o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento - Nozione di data del trasferimento)
(2005/C 182/22)
Lingua processuale: l'inglese
Nel procedimento C-478/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla House of Lords (Regno Unito), con ordinanza 10 novembre 2003, pervenuta in cancelleria il 17 novembre 2003, nella causa tra Celtec Ltd contro John Astley e a., la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Lenaerts (relatore), dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. E. Juhász e E. Levits, giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 26 maggio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
L'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, dev'essere interpretato nel senso che la data del trasferimento ai sensi di questa disposizione corrisponde alla data in cui si attua la trasmissione dal cedente al cessionario della veste di imprenditore responsabile della gestione dell'ente trasferito. Questa data è un momento preciso che non può essere rinviato, a discrezione del cedente o del cessionario, ad un'altra data. |
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2) |
Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, i contratti e i rapporti di lavoro esistenti alla data del trasferimento, nel senso precisato al punto 1 del presente dispositivo, tra il cedente e i lavoratori occupati nell'impresa trasferita si ritengono trasmessi in questa data dal cedente al cessionario, a prescindere dalle modalità che sono state pattuite a tale riguardo tra questi ultimi. |