23.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 182/9


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

12 maggio 2005

nel procedimento C-347/03: (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio): Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) contro Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (1)

(Relazioni esterne - Accordo CE-Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini - Tutela nella Comunità di una denominazione di vini provenienti dall'Ungheria - Indicazione geografica Tokaj - Scambio di lettere - Possibilità di utilizzare il termine Tocai nella menzione Tocai friulano o Tocai italico per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani, in particolare dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (v.q.p.r.d.), durante un periodo transitorio che scade il 31 marzo 2007 - Esclusione di tale possibilità dopo il periodo transitorio - Validità - Fondamento giuridico - Art. 133 CE - Principi di diritto internazionale relativi ai trattati - Artt. 22-24 dell'accordo ADPIC (TRIPs) - Tutela dei diritti fondamentali - Diritto di proprietà)

(2005/C 182/17)

Lingua di procedura: l'italiano

Nella causa C-347/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta alla Corte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza 9 giugno 2003, pervenuta in cancelleria il 7 agosto 2003, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in presenza di: Regione Veneto, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. R. Schintgen, G. Arestis e J. Klučka, giudici, avocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 12 maggio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, non costituisce il fondamento giuridico della decisione del Consiglio 23 novembre 1993, 93/724/CE, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini.

2)

L'art. 133 CE, di cui al preambolo della decisione 93/724, costituisce un fondamento giuridico appropriato per la conclusione, ad opera della sola Comunità, dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini.

3)

Il divieto di utilizzare in Italia la denominazione «Tocai» dopo il 31 marzo 2007, risultante dallo scambio di lettere concernente l'art. 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini, non è in contrasto con la disciplina delle denominazioni omonime stabilita dall'art. 4, n. 5, dell'accordo medesimo.

4)

La dichiarazione congiunta concernente l'art. 4, n. 5, dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini, nella parte in cui enuncia, al primo comma, che, per quanto riguarda l'art. 4, n. 5, lett. a), dell'accordo medesimo, le parti contraenti hanno rilevato che al momento dei negoziati esse non erano al corrente dei casi specifici ai quali le disposizioni in questione potessero essere applicabili, non costituisce una rappresentazione manifestamente errata della realtà.

5)

Gli artt. 22-24 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che figura all'allegato I C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, approvato a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, devono essere interpretati nel senso che, in un caso quale quello della causa principale, relativo ad un'omonimia tra un'indicazione geografica di un paese terzo e la denominazione che riprende il nome di un vitigno utilizzato per la designazione e la presentazione di determinati vini comunitari che ne derivano, tali disposizioni non esigono che quella denominazione possa continuare ad essere utilizzata in futuro nonostante la doppia circostanza che essa sia stata utilizzata in passato dai rispettivi produttori o in buona fede o per almeno dieci anni prima del 15 aprile 1994 e che indichi chiaramente il paese, la regione o la zona di origine del vino protetto in modo da non indurre in errore i consumatori.

6)

Il diritto di proprietà non osta al divieto imposto agli operatori interessati della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di utilizzare il termine «Tocai» nella menzione «Tocai friulano» o «Tocai italico» per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in una regione determinata alla fine di un periodo transitorio con scadenza 31 marzo 2007, risultante dallo scambio di lettere concernente l'art. 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini che è allegato a tale accordo ma non figura nell'accordo stesso.


(1)  GU C 264 dell'1.11.2003.