9.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/31


Ricorso di Elf Aquitaine contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 aprile 2005

(Causa T-174/05)

(2005/C 171/51)

Lingua processuale: il francese

Il 27 aprile 2005 l'Elf Aquitaine, con sede in Courbevoie (Francia), rappresentata dagli avv.ti Eric Morgan de Rivery e Evelyne Friedel, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale annullare l'art. 1, lett. d), della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, n. C(2004) 4876 def, nella parte in cui decide che l'Elf Aquitaine ha violato l'art. 81 CE tra il 1o gennaio 1984 ed il 7 maggio 1999, e l'art. 53 SEE tra il 1o gennaio 1994 ed il 7 maggio 1999;

conseguentemente, annullare l'art. 2, lett. c), della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, n. C(2004) 4876 def, nella parte in cui condanna l'Elf Aquitaine e l'Atofina, per responsabilità congiunta ed in solido, ad un'ammenda di EUR 45 milioni, ii) l'art. 3 di codesta medesima decisione nella parte in cui ingiunge all'Elf Aquitaine di porre fine all'infrazione litigiosa agli artt. 81 CE e 53 EEE, e iii) l'art. 4, n. 9, della suddetta decisione nella parte in cui indirizza la suddetta decisione all'Elf Aquitaine;

in subordine annullare l'art. 2, lett. c), della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, n. C(2004) 4876 def, nella parte in cui condanna l'Elf Aquitaine e l'Atofina, per responsabilità congiunta ed in solido, ad un'ammenda di EUR 45 milioni e

in ulteriore subordine riformare l'art. 2, lett. c), della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, n. C(2004) 4876 def, nella parte in cui condanna l'Elf Aquitaine e l'Arkema, per responsabilità congiunta ed in solido, ad un'ammenda di EUR 45 milioni, e ridurre l'importo dell'ammenda controversa ad un livello appropriato;

in ogni caso condannare la Commissione all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti:

Con la decisione controversa la Commissione ha concluso che la ricorrente ha partecipato ad una concertazione tra imprese che si sono assegnate quote di produzione e clienti, hanno aumentato i prezzi in modo concordato, hanno messo a punto un meccanismo di compensazione, hanno scambiato informazioni sui volumi di vendita e sui prezzi ed hanno partecipato a riunioni regolari e ad altri contatti al fine di concordare e porre in essere le restrizioni summenzionate. Per tali infrazioni la Commissione ha inflitto un'ammenda alla ricorrente.

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata le addebiterebbe l'infrazione commessa dalla sua consociata e conclude per il suo annullamento invocando i motivi seguenti:

 

Col primo motivo la ricorrente fa valere la violazione dei diritti della difesa. Essa asserisce che la Commissione non avrebbe esposto con chiarezza i suoi argomenti nella comunicazione degli addebiti, non avrebbe assunto l'onere della prova incombentele e non avrebbe tenuto conto degli elementi risultanti dal procedimento amministrativo.

 

Col secondo motivo la ricorrente eccepisce l'asserita insufficienza di motivazione della decisione impugnata, tenuto conto dell'asserita novità della posizione adottata concernente la possibilità di addebitare alla ricorrente il comportamento della sua consociata nonché l'asserita assenza di risposte alle confutazioni della ricorrente.

 

Nell'ambito di un terzo motivo la ricorrente fa inoltre valere un'asserita contraddizione tra, da un lato, la possibilità di addebitarle l'infrazione e, dall'altro, il riconoscimento che la partecipazione della sua consociata si è fermata ad un livello poco elevato.

 

L'asserita violazione delle regole governanti la possibilità di addebitare ad una società madre infrazioni delle sue consociate costituisce il quarto motivo invocato dalla ricorrente.

 

Col quinto motivo la ricorrente sostiene poi che la decisione impugnata violerebbe numerosi principi essenziali, riconosciuti dall'insieme degli Stati membri e facenti parte integrante dell'ordinamento giuridico comunitario, cioè il principio del carattere personale delle pene, il principio di legalità ed il principio generale della presunzione di innocenza.

 

Un sesto motivo è fondato sugli asseriti, molteplici inadempimenti commessi dalla Commissione nel corso del procedimento che ha condotto all'adozione della decisione impugnata, qualificati dalla ricorrente come violazioni del principio di buona amministrazione.

 

La ricorrente avanza anche, col settimo motivo, che la novità del criterio dato dalla possibilità di addebitare infrazioni delle consociate di gruppi alle loro società madri, come applicato dalla decisione impugnata,violerebbe il principio di certezza del diritto.

 

Nell'ambito dei due successivi motivi la ricorrente asserisce che la Commissione avrebbe smaturato le prove documentali fornite e che la decisione impugnata costituirebbe uno sviamento di potere.

 

In subordine la ricorrente chiede l'annullamento dell'ammenda per il motivo che il ragionamento seguito dalla Commissione per la sua fissazione sarebbe privo di qualsiasi coerenza.

 

In ulteriore subordine la ricorrente sollecita la riduzione dell'importo dell'ammenda.