9.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/8


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, proposto il 25 aprile 2005

(Causa C-186/05)

(2005/C 171/14)

Lingua processuale: lo svedese

Il 25 aprile 2005 la Commissione delle Comunità europee ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Svezia. La ricorrente è rappresentata dai sigg. L. Ström van Lier e S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che il Regno di Svezia ha violato l'art. 28 del Trattato istitutivo delle Comunità europee nell'impedire l'importazione di bevande alcoliche da parte di privati attraverso intermediari indipendenti o spedizione commerciale, senza che ciò possa essere ritenuto giustificato ai sensi dell'art. 30 CE

2)

condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che l'art. 28 CE non consente che la Svezia impedisca in generale l'importazione da parte di privati di bevande alcoliche attraverso intermediari indipendenti o spedizione commerciale. La Commissione ritiene inoltre che l'ostacolo agli scambi non possa essere giustificato ai sensi dell'art. 30 CE da ragioni attinenti alla tutela della salute pubblica, con riferimento alle motivazioni sottostanti: 1) limitare la ricerca del profitto da parte dei privati, 2) limitare la disponibilità di bevande alcoliche o 3) necessità di introdurre controlli d'età, e che, comunque, le misure non siano necessarie o proporzionali rispetto allo scopo indicato. La Commissione considera che la circostanza che il monopolio al dettaglio sia l'unico ad avere il diritto di effettuare l'importazione privata su richiesta del cliente costituisce un ostacolo agli scambi da valutarsi in base agli artt. 28 e 30 CE. Il governo svedese, dal canto suo, afferma che il divieto d'importazione privata costituisce un elemento dell'esistenza e del funzionamento del monopolio al dettaglio da valutarsi in base all'art. 31 CE e che, in quanto tale, non può essere ritenuto discriminatorio o diretto a sviare la concorrenza tra gli Stati membri, e, in subordine, che esso è conforme allo scopo e proporzionale.