9.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/5


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

21 aprile 2005

nella causa C-186/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Conseil d'État): Pierre Housieuax contro Délégués du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (1)

(Direttiva 90/313/CEE - Libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente - Richiesta di informazioni - Obbligo di motivazione in caso di rifiuto - Termine perentorio - Silenzio di un'autorità pubblica durante la decorrenza del termine per la risposta - Silenzio-rifiuto - Diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva)

(2005/C 171/09)

Lingua processuale: il francese

Nel procedimento C-186/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Conseil d'État (Belgio) con decisione 1o aprile 2004, pervenuta in cancelleria il 22 aprile 2004, nella causa Pierre Housieaux contro Délégués du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, con l'intervento di: Société de développement régional de Bruxelles (SDRB), Batipont Immobilier SA (BPI), Immomills Louis de Waele Development SA (ILDWD), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. P. Kūris, G. Arestis e J. Klučka (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 21 aprile 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il termine di due mesi previsto dall'art. 3, n. 4, della direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, è un termine perentorio.

2)

La decisione di cui all'art. 4 della direttiva 90/313, nei confronti della quale può essere proposto un ricorso giurisdizionale o amministrativo dall'autore della richiesta di informazioni, è la decisione implicita di rigetto che risulta dal silenzio mantenuto per un periodo di due mesi dall'autorità pubblica competente a pronunciarsi su tale richiesta.

3)

Il combinato disposto dell'art. 3, n. 4, e dell'art. 4 della direttiva 90/313 non si oppone, in una situazione quale quella di cui alla causa principale, a una normativa nazionale secondo la quale, ai fini della concessione di una tutela giurisdizionale effettiva, si ritiene che il silenzio dell'autorità pubblica per un periodo di due mesi faccia sorgere una decisione implicita di rigetto che può costituire oggetto di un ricorso giurisdizionale o amministrativo in conformità dell'ordinamento giuridico nazionale. Tuttavia, il detto art. 3, n. 4, si oppone a che una tale decisione non sia accompagnata da una motivazione al momento della scadenza del termine di due mesi. In tale contesto la decisione implicita di rigetto dev'essere considerata viziata da illegittimità.


(1)  GU C 156 del 12.06.2004.