25.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/20


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

10 marzo 2005

nella causa T-288/00: Gardena Hotels Srl e a. contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Aiuti concessi dagli Stati - Decisione della Commissione che dichiara l'incompatibilità con il mercato comune di regimi di aiuto illegali e che impone il recupero degli aiuti incompatibili - Esclusione del procedimento nazionale di recupero - Ricorso di annullamento - Carenza di interesse ad agire - Irricevibilità»)

(2005/C 155/39)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa T-288/00, Gardena Hotels Srl, Principessa Srl e Comitato «Venezia Vuole Vivere», con sede in Venezia, rappresentate dall'avv. A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. V. Di Bucci, assistito dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50), il Tribunale (Seconda Sezione ampliata), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij, N.J. Forwood, dalla sig.ra I. Pelikánová e dal sig. S. Papasavvas, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 10 marzo 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1

Il ricorso T-288/00 è parzialmente irricevibile, in quanto proposto dalla società Gardena Hotels Srl e dal Comitato «Venezia Vuole Vivere».

2

La Gardena Hotels Srl sopporterà le proprie spese.

3

Il Comitato «Venezia Vuole Vivere» sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute a tutt'oggi dalla Commissione in relazione al ricorso in quanto proposto dal Comitato «Venezia Vuole Vivere».

4

La Commissione sopporterà le spese che ha sostenuto a tutt'oggi in relazione al ricorso in quanto proposto dalla Gardena Hotels Srl.

5

Per il resto, le spese sono riservate.


(1)  GU C 372 del 23.12.2000.