25.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/19 |
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
10 marzo 2005
nella causa T-273/00: Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria) e a. contro Commissione delle Comunità europee (1)
(«Aiuti concessi dagli Stati - Decisione della Commissione che dichiara l'incompatibilità con il mercato comune di regimi di aiuto illegali e che impone il recupero degli aiuti incompatibili - Esclusione del procedimento nazionale di recupero - Ricorso di annullamento - Carenza di interesse ad agire - Irricevibilità»)
(2005/C 155/38)
Lingua processuale: l'italiano
Nella causa T-273/00, Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria), Comitato «Venezia Vuole Vivere», Mingardi Srl e le altre dodici parti ricorrenti elencate in allegato, con sede in Venezia, rappresentate dagli avv.ti A. Vianello, M. Merola e A. Sodano, con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenute da Repubblica italiana (agente: sig. U. Leanza, con domicilio eletto in Lussemburgo) contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. V. Di Bucci, assistito dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50), il Tribunale (Seconda Sezione ampliata), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij, N.J. Forwood, dalla sig.ra I. Pelikánová e dal sig. S. Papasavvas, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 10 marzo 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1 |
Il ricorso T-273/00 è parzialmente irricevibile, in quanto proposto dalle società Mingardi Srl e Marsilio Editori SpA. |
2 |
Le società Mingardi Srl e Marsilio Editori SpA sopporteranno le proprie spese. |
3 |
La Commissione sopporterà le spese che ha sostenuto a tutt'oggi in relazione al ricorso in quanto proposto dalle società Mingardi Srl e Marsilio Editori SpA. |
4 |
La Repubblica italiana sopporterà le spese che ha sostenuto in relazione al ricorso in quanto proposto dalle società Mingardi Srl e Marsilio Editori SpA. |
5 |
Per il resto, le spese sono riservate. |