25.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/12


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

20 aprile 2005

nella causa T-273/02, Krüger GmbH & Co. KG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento d'opposizione - Domanda di registrazione di marchio denominativo comunitario CALPICO - Marchio nazionale anteriore CALYPSO - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Diritto di essere sentiti»)

(2005/C 155/24)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-273/02, Krüger GmbH & Co. KG, con sede in Bergisch Gladbach (Germania), rappresentata dall'avv. S. von Petersdorff-Campen, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: sig. G. Schneider), altra parte nel procedimento davanti alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Calpis Co. Ltd, con sede in Tokyo (Giappone), rappresentata dagli avv.ti O. Jüngst e M. Schork, avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 25 giugno 2002 (caso R 484/2000-1), relativa a un procedimento d'opposizione tra la Calpis Co. Ltd e la Krüger GmbH & Co. KG, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dal sig. P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 20 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1

Il ricorso è respinto.

2

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 274 del 9.11.2002.