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25.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/12 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
20 aprile 2005
nella causa T-273/02, Krüger GmbH & Co. KG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)
(«Marchio comunitario - Procedimento d'opposizione - Domanda di registrazione di marchio denominativo comunitario CALPICO - Marchio nazionale anteriore CALYPSO - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Diritto di essere sentiti»)
(2005/C 155/24)
Lingua processuale: il tedesco
Nella causa T-273/02, Krüger GmbH & Co. KG, con sede in Bergisch Gladbach (Germania), rappresentata dall'avv. S. von Petersdorff-Campen, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: sig. G. Schneider), altra parte nel procedimento davanti alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Calpis Co. Ltd, con sede in Tokyo (Giappone), rappresentata dagli avv.ti O. Jüngst e M. Schork, avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 25 giugno 2002 (caso R 484/2000-1), relativa a un procedimento d'opposizione tra la Calpis Co. Ltd e la Krüger GmbH & Co. KG, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dal sig. P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 20 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1 |
Il ricorso è respinto. |
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2 |
La ricorrente è condannata alle spese. |