25.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/6 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, proposto il 18 aprile 2005
(Causa C-173/05)
(2005/C 155/11)
Lingua di procedura: l'italiano
Il 18 aprile 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal Sig. E. Traversa e dalla Sig.a J. Hottiaux, membri del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
1) |
Dichiarare che avendo istituito e mantenuto in vigore il «tributo ambientale» sui gasdotti previsto dall'articolo 6 della legge regionale siciliana n. 2 del 26 marzo 2002 (pubblicata in GURS Parte I n. 14 del 2002), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli articoli 23, 25, 26 e 133 del Trattato che istituisce la Comunità europea e dagli articoli 4 e 9 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria firmato il 26 aprile 1976 e approvato con regolamento CEE n. 2210/78 del Consiglio del 26 settembre 1978 (1); |
2) |
condannare Repubblica italiana alle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
L'art. 6 della legge della Regione siciliana in esame viola i principi della Tariffa Doganale Comune in quanto istituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio all'importazione (nella Comunità) o all'esportazione (verso altri Stati membri), tassa vietata in quanto tale dalle disposizioni del Trattato e di diritto derivato sopra richiamate.
Da un punto di vista formale e secondo la lettera della norma legislativa contestata, presupposto del tributo è la proprietà dell'impianto, mentre la base imponibile è costituita dal volume, espresso in metri cubi, delle condotte. Tuttavia, il legislatore siciliano ha avuto cura di precisare, da un lato, al comma 3 dell'art. 6, che presupposto del tributo è la proprietà dei gasdotti «nei quali è contenuto il gas»; dall'altro, al comma 4 dello stesso articolo, è disposto che soggetti passivi sono i proprietari degli stessi gasdotti «che effettuano almeno una delle attività (trasporto, vendita, acquisto)» inerenti al gas. La Commissione ne deduce che il reale obiettivo del legislatore siciliano è quello di colpire il prodotto trasportato (metano) e non l'infrastruttura (gasdotto) in quanto tale.
Secondo la giurisprudenza della Corte in materia di imposizioni interne di cui all'articolo 90 CE, un'imposta riscossa sul mezzo di trasporto in funzione del peso delle merci trasportate rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie relative all'imposizione sui prodotti, poiché tale stessa imposta si ripercuote inevitabilmente ed immediatamente sul costo del prodotto trasportato, sia esso nazionale o importato. Deriva dal principio interpretativo enunciato in tale giurisprudenza e perfettamente trasponibile alle tasse di effetto equivalente ad un dazio doganale, che nel caso di specie l'imposta nazionale, anche se formalmente colpisce il mezzo di trasporto (gasdotto) in funzione del volume del prodotto (metano) trasportato, in realtà grava sul prodotto stesso ripercuotendosi inevitabilmente e direttamente sul suo costo.