25.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Conseil d'État (Francia), in sede contenziosa, con decisione 15 dicembre 2004, nel procedimento SOCIETE DENKAVIT INTERNATIONAL BV e SARL DENKAVIT FRANCE contro Ministère de l'Ėconomie, des Finances et de l'Industrie

(Causa C-170/05)

(2005/C 155/09)

Lingua processuale: il francese

Con decisione 15 dicembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee l'8 febbraio 2005, nel procedimento SOCIETE DENKAVIT INTERNATIONAL BV e SARL DENKAVIT FRANCE contro Ministère de l'Ėconomie, des Finances et de l'Industrie, il Conseil d'État (Francia), in sede contenziosa, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se un dispositivo che addebita l'onere di un'imposizione ad una società madre, beneficiaria del versamento di dividendi, non avente sede in Francia, dispensandone le società madri con sede in Francia sia censurabile riguardo al principio della libertà di stabilimento;

2)

Se un tale dispositivo di trattenuta alla fonte sia di per sé censurabile riguardo al principio della libertà di stabilimento o se, dato che una convenzione fiscale stipulata tra la Francia e un altro Stato membro, la quale autorizza la detta trattenuta alla fonte, prevede la possibilità di imputare all'imposta dovuta in quest'altro Stato membro l'onere addebitato ai sensi del dispositivo censurato, occorra tener conto di tale convenzione per valutare la compatibilità del detto dispositivo con il principio della libertà di stabilimento;

3)

Se, nell'ipotesi in cui sia accolta la seconda parte dell'alternativa sub 2, l'esistenza della suddetta convenzione sia sufficiente a far considerare il dispositivo censurato come un mero meccanismo di ripartizione della materia imponibile tra i due Stati interessati, privo di incidenza per le imprese, o se l'eventualità che per una società madre non avente sede in Francia risulti impossibile procedere all'imputazione prevista dalla convenzione debba indurre a considerare tale dispositivo come una violazione del principio della libertà di stabilimento.