21.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 149/23


F-Parigi: Esercizio di servizi aerei di linea

Bandi di gara pubblicati dalla Francia, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea da Strasburgo

(2005/C 149/12)

1.   Introduzione: A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Francia ha imposto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Strasburgo da un lato e Amsterdam, Milano e Monaco di Baviera dall'altro. Le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico sono pubblicate rispettivamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 85 del 9.4.2002 e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 257 del 25.10.2003.

Sono pubblicati bandi di gara separati per ciascuno dei collegamenti seguenti:

Strasburgo – Amsterdam,

Strasburgo – Milano (Malpensa/Linate/Bergamo),

Strasburgo – Monaco di Baviera.

Se entro il 17.9.2005 nessun vettore avrà istituito o sarà in procinto di istituire servizi aerei di linea per ciascuno dei suddetti collegamenti, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, la Francia, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, limiterà l'accesso a ciascuno di tali collegamenti a un unico vettore e indirà gare per l'affidamento di questi servizi dal 17.10.2005 al 24.3.2007 (vigilia dell'inizio della stagione aeronautica estiva IATA 2007).

Le offerte possono vertere sul servizio di più di una delle linee suddette, in particolare se ciò comporta una riduzione del corrispettivo richiesto complessivamente; esse devono tuttavia indicare chiaramente la somma chiesta a titolo di corrispettivo per l'esercizio dei servizi su ciascuna delle rotte, eventualmente modulata in funzione delle diverse ipotesi di selezione (nell'eventualità che una data offerta venga selezionata soltanto per una parte dei collegamenti).

2.   Oggetto delle gare d'appalto: Oggetto delle gare d'appalto è la fornitura, a decorrere dal 17.10.2005, di servizi aerei di linea, conformemente agli oneri di servizio pubblico in questione, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 85 del 9.4.2002 e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 275 del 25.10.2003, su ciascuna delle rotte elencate al punto 1.

3.   Partecipazione: La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei comunitari titolari di una licenza di esercizio valida, rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

4.   Procedura: Ciascuna gara d'appalto è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i), del regolamento (CEE) n. 2408/92.

5.   Fascicolo di gara: Il fascicolo di gara completo, comprendente il capitolato dell'appalto e la convenzione di concessione di servizio pubblico nonché l'allegato tecnico (notizie sulle caratteristiche demografiche e socioeconomiche del bacino di utenza dell'aeroporto di Strasburgo, informazioni sull'aeroporto medesimo, indagine di mercato, informazioni sul Parlamento europeo e testo degli oneri di servizio pubblico apparso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) può essere richiesto gratuitamente al seguente indirizzo:

Ministère des affaires étrangères, direction des affaires budgétaires et financières, sous-direction du budget et des interventions financières, bureau des interventions, 23, rue la Pérouse, F-75775 Paris Cedex 16. Tel.: (33) 1 43 17 77 99. Fax: (33) 1 43 17 77 69. E-mail: marie-francoise.luciani@diplomatie.gouv.fr.

6.   Cauzione bancaria: Una cauzione bancaria di un milione di euro deve essere fornita da una banca stabilita nell'Unione europea e avente un rating a lungo termine Standard & Poor's A+ o equivalente; essa è svincolata per tutti gli offerenti esclusi dalla selezione in fase di apertura dei plichi da parte della commissione selezionatrice. La cauzione servirà da garanzia dell'esatto adempimento del contratto, per l'intera durata del medesimo, da parte dell'offerente selezionato e sarà svincolata solamente al momento della chiusura definitiva dei conti.

7.   Corrispettivo finanziario: Le offerte devono indicare espressamente la somma richiesta a titolo di corrispettivo per l'esercizio di ciascuno dei collegamenti, per la durata prevista del contratto (con un primo computo relativo al periodo dal 17.10.2005 al 25.3.2006 e un secondo computo relativo al periodo dal 26.3.2006 al 24.3.2007). L'importo esatto del corrispettivo sarà determinato retroattivamente per ciascun periodo, sulla base delle spese e delle entrate effettivamente generate dal servizio e debitamente documentate, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta.

8.   Tariffe: Le offerte devono indicare con precisione le tariffe previste e le condizioni alle quali esse possono essere adeguate.

9.   Durata, modifica del contratto e recesso: Il contratto ha efficacia a decorrere dal 17.10.2005 e scade alla vigilia dell'inizio della stagione aeronautica estiva IATA 2007 (24.3.2007). L'esecuzione del contratto è esaminata, di concerto con il vettore, al termine di ciascuno dei due periodi definiti al punto 7. In caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio l'importo del corrispettivo può essere riveduto.

Conformemente agli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 85 del 9.4.2002 e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 257 del 25.10.2003, il vettore può interrompere la prestazione del servizio soltanto con un preavviso minimo di sei mesi.

10.   Sanzioni: L'inosservanza, da parte del vettore, del preavviso di cui al punto 9 è sanzionata con un'ammenda calcolata nella maniera seguente:

per il primo periodo, dall'inizio del contratto al 25.3.2006, viene applicato un coefficiente moltiplicatore di tre al deficit operativo mensile medio accertato nei primi mesi di esercizio, moltiplicato per il numero di mesi di mancato preavviso,

per il periodo successivo viene applicato un coefficiente moltiplicatore di tre al deficit mensile accertato durante il periodo precedente, moltiplicato per il numero di mesi di mancato preavviso.

Qualora il vettore non sia in grado di gestire il servizio per cause di forza maggiore, l'importo del corrispettivo finanziario può essere ridotto proporzionalmente ai voli non effettuati.

Qualora il vettore non gestisca il servizio in questione per motivi non imputabili a forza maggiore o qualora non rispetti gli oneri di servizio pubblico, la Camera di commercio e dell'industria di Strasburgo o il ministro degli Affari esteri possono:

ridurre l'importo del corrispettivo finanziario proporzionalmente ai voli non effettuati,

chiedere spiegazioni al vettore e, ove queste non siano considerate soddisfacenti, risolvere il contratto.

Le sanzioni sono irrogate ferma restando l'applicazione dell'articolo R. 330-20 del codice francese dell'aviazione civile.

11.   Presentazione delle offerte: Le offerte devono pervenire, entro le ore 17.00 (ora locale), al seguente indirizzo:

Ministère des affaires étrangères direction des affaires budgétaires et financières, sous-direction du budget et des interventions financières, bureau des interventions 23, rue la Pérouse, F-75775 Paris Cedex 16,

entro cinque settimane a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente avviso di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; possono essere inviate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso fa fede la data dell'avviso di ricevimento, oppure consegnate a mano dietro rilascio di una ricevuta.

12.   Validità dei bandi: In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), prima frase, del regolamento (CEE) n. 2408/92, ciascun bando vale a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro il 17/9/2005, un programma di esercizio del collegamento in questione a decorrere dal 17/10/2005 conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza alcun corrispettivo finanziario.