11.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 143/8


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

21 aprile 2005

nella causa C-140/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Artt. 43 CE e 48 CE - Ottici - Condizioni di stabilimento - Apertura e gestione di negozi di ottica - Restrizioni - Giustificazione - Principio di proporzionalità»)

(2005/C 143/07)

Lingua processuale: il greco

Nella causa C-140/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 27 marzo 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra M. Patakia) contro Repubblica ellenica (agente: sig.ra E. Skandalou), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. C. Gulmann (relatore), P. Kūris e G. Arestis, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 21 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Avendo adottato e mantenuto in vigore la legge n. 971/79, sull'esercizio della professione di ottico e sui negozi di articoli ottici, che non autorizza un ottico diplomato, in quanto persona fisica, a gestire più di un negozio di ottica, la Repubblica ellenica non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 43 CE;

2)

avendo adottato e mantenuto in vigore la legge n. 971/79 e la legge n. 2646/98, concernente lo sviluppo del sistema nazionale di assistenza sociale e altre disposizioni, che subordinano la possibilità per una persona giuridica di aprire un negozio di ottica in Grecia alle seguenti condizioni:

l'autorizzazione ad aprire e gestire il negozio di ottica dev'essere rilasciata a nome di un ottico autorizzato, persona fisica; la persona che è titolare dell'autorizzazione a gestire il negozio deve partecipare per almeno il 50 % al capitale sociale, nonché ai profitti e alle perdite; la società deve essere costituita in forma di società in nome collettivo o in accomandita, e

l'ottico in questione può partecipare a non più di un'altra società proprietaria di un negozio di ottica, a condizione che l'autorizzazione ad aprire e a gestire il negozio sia rilasciata a nome di un altro ottico autorizzato,

la Repubblica ellenica non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 43 CE e 48 CE.

3)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 135 del 7.6.2003.