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28.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 132/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) con ordinanza 2 febbraio 2005 nel procedimento Reisch Montage AG, contro Kiesel Baumaschinen Handels GmbH
(Causa C-103/05)
(2005/C 132/23)
Lingua processuale: il tedesco
Con ordinanza 2 febbraio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 28 febbraio 2005, nel procedimento Reisch Montage AG, contro Kiesel Baumaschinen Handels GmbH, l'Oberster Gerichtshof ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
Se un attore possa invocare l'applicazione dell'art. 6, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44 (1), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nel convenire in giudizio una persona residente nello Stato del foro ed una persona residente in un altro Stato membro, sebbene l'azione contro la persona residente nello Stato del foro sia irricevibile fin dal momento della sua proposizione a causa di un procedimento fallimentare, avente ad oggetto il patrimonio del convenuto, che, in osservanza del diritto nazionale, comporta una preclusione processuale.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).