28.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 132/7 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Grande Sezione)
15 marzo 2005
nella causa C-160/03: Regno di Spagna contro Eurojust (1)
(«Ricorso di annullamento fondato sull'art. 230 CE - Ricorso proposto da uno Stato membro, diretto contro bandi di concorso emessi dall'Eurojust per coprire posti di agenti temporanei - Incompetenza della Corte - Irricevibilità»)
(2005/C 132/12)
Lingua processuale: lo spagnolo
Nella causa C-160/03, avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, proposto l'8 aprile 2004, Regno di Spagna (agente: sig.ra L. Fraguas Gadea), sostenuto da Repubblica finlandese (agente: sig.ra T. Pynnä), contro Eurojust, rappresentato dal sig. J. Rivas de Andrés, abogado, e dal sig. D. O'Keeffe, solicitor, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas (relatore) e A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, E. Juhász, G. Arestis, M. Ilešič e J. Malenovský, giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 15 marzo 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
3) |
La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese. |