14.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 115/33


Ricorso del sig. Joerg Peter Block e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 febbraio 2005

(Causa T-114/05)

(2005/C 115/59)

Lingua processuale: il francese

Il 28 febbraio 2005 il sig. Joerg Peter Block, residente in Sterrebeek (Belgio), e dodici altre parti, rappresentati dagli avv.ti Stéphane Rodrigues e Alice Jaume, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni dell'APN di rigetto dei reclami dei ricorrenti, adottate assieme alle decisioni dell'APN 1o maggio 2004 recanti modifica del grado dei ricorrenti, rispettivamente, al grado A*8 o al grado B*8,

annullare i prospetti paga dei ricorrenti recanti applicazione della decisione dell'APN di modificare i gradi dei ricorrenti, rispettivamente, al grado A*8 o al grado B*8, con decorrenza dal 1o maggio 2004,

segnalare all'APN le conseguenze che l'annullamento delle decisioni impugnate comporta, e in particolare la riqualifica del grado dei ricorrenti, rispettivamente, al grado A*9 o al grado B*9, con effetto retroattivo dal 1o maggio 2004,

in subordine, chiedere alla Commissione di riconoscere che i ricorrenti sono promovibili, rispettivamente al grado A*10 o al grado B*10 alla data della loro prossima promozione,

condannare la Commissione a risarcire il danno subito dai ricorrenti per il fatto di non essere stati inquadrati, rispettivamente, nel grado A*9 o B*8 a decorrere dal 1o maggio 2004,

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sono tutti dipendenti della Commissione nominati nei gradi A7 e B2 prima dell'entrata in vigore, il 1o maggio 2004, della riforma dello Statuto. Essi contestano il loro inquadramento nei gradi, rispettivamente, A*8 e B*8 in applicazione dell'art. 2 dell'allegato XIII dello Statuto.

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti fanno valere che l'applicazione, nei loro confronti, di quest'ultima disposizione sarebbe illegittima, violando l'art. 6 dello Statuto, i principi di equivalenza tra la vecchia e la nuova struttura delle carriere e di parità di trattamento, nonché il legittimo affidamento e i diritti acquisiti dei ricorrenti. I ricorrenti lamentano altresì uno sviamento di potere.