14.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 115/32


Ricorso della UCB SA contro la Commissione europea proposto il 25 febbraio 2005

(Causa T-111/05)

(2005/C 115/57)

Lingua processuale: il francese

Il 25 febbraio 2005, la UCB SA, con sede in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Jacques Bourgeois, Jean-François Bellis e Martin Favart, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 9 dicembre 2004 nel procedimento COMP/E-2/37.533 — Cloruro di colina, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 CE,

quantomeno, annullare l'ammenda inflitta alla UCB dalla detta decisione o ridurre sostanzialmente il suo importo,

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella fattispecie è la stessa di quella oggetto della causa T-101/05, BASF/Commissione (1). Con tale decisione, la Commissione ha dichiarato che le sei società destinatarie della detta decisione hanno violato l'art. 81, n. 1, del Trattato CE, partecipando ad un insieme di accordi e di pratiche concordate che hanno riguardato la fissazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati e delle azioni concordate contro i concorrenti (controllo dei trasformatori) nel settore del cloruro di colina nello Spazio economico europeo. Tali comportamenti anticoncorrenziali si sarebbero manifestati a due livelli diversi, ma strettamente collegati, vale a dire a livello mondiale e a livello europeo.

A sostegno delle sue affermazioni, la ricorrente fa valere:

che la decisione impugnata qualifica ingiustamente l'infrazione considerata come un'infrazione unica e continuata, mentre in realtà può trattarsi solo di due infrazioni distinte: un'intesa mondiale, dall'ottobre 1992 all'aprile 1994, da un lato, e un'intesa intracomunitaria, dal marzo 1994 al settembre 1998, dall'altro. La ricorrente è dell'avviso che la tesi della Commissione avrebbe per effetto, se non per scopo, l'elusione dell'applicazione delle norme in materia di prescrizione;

che la Commissione, alla luce delle comunicazioni della Commissione in materia di clemenza, le ha ingiustamente inflitto un'ammenda per la partecipazione sia all'intesa mondiale, mentre tale infrazione era già prescritta, sia all'intesa intracomunitaria. Infatti, se, come secondo diritto, la convenuta avesse proceduto a tale distinzione, essa sarebbe pervenuta necessariamente alla conclusione che nella fattispecie non doveva essere inflitta alcuna ammenda;

in subordine, che l'infrazione considerata nei propri confronti sarebbe andata in prescrizione se nel 1999 la stessa ricorrente non avesse volontariamente fornito le informazioni volontariamente.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.