14.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 115/20


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

9 marzo 2005

nella causa T-33/03, Osotspa Co. Ltd contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Marchi anteriori figurativi nazionale e comunitario SHARK - Domanda di registrazione di marchio comunitario denominativo Hai - Motivo relativo di rigetto - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2005/C 115/38)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-33/03, Osotspa Co. Ltd, con sede in Bangkok (Tailandia), rappresentata dall'avv. C. Gassauer-Fleissner, con domicilio eletto in Lussemburgo contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. A. von Mühlendahl, T. Eichenberg e G. Schneider), altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale, Distribution & Marketing GmbH, con sede in Salzbourg (Austria), rappresentata inizialmente dall'avv. C. Hauer, successivamente dagli avv.ti V. von Bomhard, A. Renck e A. Pohlmann, avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 27 novembre 2002 (procedimento R 296/2002-3), relativa a un procedimento di opposizione tra la Osotspa Co. Ltd e la Distribution & Marketing GmbH,, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. V. Vadapalas, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato, il 9 marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1

Il ricorso è respinto.

2

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)   GU C 135 del 7.6.2003.