14.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 115/20 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
9 marzo 2005
nella causa T-33/03, Osotspa Co. Ltd contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)
(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Marchi anteriori figurativi nazionale e comunitario SHARK - Domanda di registrazione di marchio comunitario denominativo Hai - Motivo relativo di rigetto - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2005/C 115/38)
Lingua processuale: il tedesco
Nella causa T-33/03, Osotspa Co. Ltd, con sede in Bangkok (Tailandia), rappresentata dall'avv. C. Gassauer-Fleissner, con domicilio eletto in Lussemburgo contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. A. von Mühlendahl, T. Eichenberg e G. Schneider), altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale, Distribution & Marketing GmbH, con sede in Salzbourg (Austria), rappresentata inizialmente dall'avv. C. Hauer, successivamente dagli avv.ti V. von Bomhard, A. Renck e A. Pohlmann, avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 27 novembre 2002 (procedimento R 296/2002-3), relativa a un procedimento di opposizione tra la Osotspa Co. Ltd e la Distribution & Marketing GmbH,, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. V. Vadapalas, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato, il 9 marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1 |
Il ricorso è respinto. |
2 |
La ricorrente è condannata alle spese. |