14.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 115/10


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 21 febbraio 2005

(Causa C-91/05)

(2005/C 115/19)

Lingua processuale: l'inglese

Il 21 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Pieter Jan Kuijper e Johan Enegren, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1)

annullare la decisione del consiglio 2004/833/PESC (1);

2)

dichiarare illegittima e quindi inapplicabile l'azione comune del Consiglio 2002/589/PESC (2), ed in particolare il relativo titolo II.

Motivi e principali argomenti:

La Commissione chiede l'annullamento per incompetenza ai sensi dell'art. 230, n. 2, del Trattato CE della decisione del Consiglio 2 dicembre 2004, 2004/833/PESC, che attua l'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea all'ECOWAS nel quadro della moratoria sulle armi leggere e di piccolo calibro. Il Consiglio ha adottato tale decisione ai sensi del titolo V del Trattato sull'Unione europea, mentre l'art. 11, n. 3, dell'Accordo di Cotonou contempla tra l'altro azioni contro la diffusione di armi leggere e di piccolo calibro. Inoltre la Commissione ha concluso, ai sensi dell'art. 10, n. 2, dell'allegato 1 V dell'Accordo di Cotonou, un Programma Indicativo Regionale per l'Africa occidentale con la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e con l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (WAEMU), per sostenere la politica regionale per la prevenzione dei conflitti e il buon governo, e dichiara di appoggiare in particolare la moratoria sull'importazione, esportazione e produzione di armi leggere nell'Africa occidentale. La impugnata decisione PESC viola pertanto l'art. 47 del Trattato UE, in quanto incide sulle competenze della Comunità nel settore degli aiuti allo sviluppo.

La Commissione inoltre chiede, sulla stessa base e per le stesse ragioni, che si dichiari illegittima ai sensi dell'art. 24 del Trattato CE, l'azione comune del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/589/PESC, ed in particolare il relativo titolo II. L'azione comune 2002/589/PESC è un atto legislativo a carattere generale, sul quale la decisione PESC è fondata e di cui viene chiesto l'annullamento per incompetenza. Di conseguenza, la detta azione comune, e più specificamente il relativo titolo II, deve essere dichiarata inapplicabile nella presente fattispecie.


(1)  Decisione del Consiglio 2 dicembre 2004, 2004/833/PESC, che attua l'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea all'ECOWAS nel quadro della moratoria sulle armi leggere e di piccolo calibro (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 65).

(2)  Azione comune del Consiglio 12 luglio 2002, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere e che abroga l'azione comune 1999/34/PESC (GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1).