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14.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 115/4 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Sesta Sezione)
10 marzo 2005
nella causa C-235/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Juzgado de Primera Instancia n. 35 di Barcellona): QDQ Media SA contro Alejandro Omedas Lecha (1)
(Direttiva 2000/35/CE - Nozione di costi di recupero - Costi di avvocato in un procedimento giudiziario nel caso in cui il ricorso a tali ausiliari di giustizia non sia richiesto - Impossibilità di inclusione nelle spese sulla base del diritto nazionale - Impossibilità di invocare la direttiva nei confronti di un privato)
(2005/C 115/07)
Lingua processuale: lo spagnolo
Nel procedimento C-235/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Juzgado de Primera Instancia n. 35 di Barcellona (Spagna) con ordinanza 5 maggio 2003, pervenuta in cancelleria il 2 giugno 2003, nella causa QDQ Media SA contro Alejandro Omedas Lecha, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. M.A.Borg Barthet, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore) e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 10 marzo 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
In assenza della possibilità, sulla base del diritto nazionale, di includere nel calcolo delle spese alle quali potrebbe essere condannato un privato debitore di un debito professionale i costi dovuti all'intervento di un avvocato a favore del creditore in un procedimento giudiziario di recupero di tale debito, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, non può, di per sé, stare a fondamento di una siffatta possibilità.