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30.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/27 |
Ricorso della European Dynamics SA contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 gennaio 2005
(Causa T-50/05)
(2005/C 106/60)
Lingua processuale: l'inglese
Il 28 gennaio 2005, la European Dynamics SA, con sede in Atene (Grecia), rappresentata dall'avv. N. Korogiannakis, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione (DG TAXUD), con cui questa ha respinto l'offerta della ricorrente e ha aggiudicato l'appalto all'appaltatore vincitore; |
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condannare la Commissione alle spese legali sostenute dalla ricorrente e alle altre spese relative al ricorso, anche nel caso di rigetto dello stesso. |
Motivi e principali argomenti
La società ricorrente ha presentato un'offerta nell'ambito della gara d'appalto indetta dalla Commissione TAXUD/2004/AO-004 per la specificazione, lo sviluppo, la manutenzione ed il sostegno di sistemi telematici di controllo dei movimenti di prodotti soggetti ad accise nell'ambito della Comunità europea. Tale offerta è stata respinta mediante la decisione impugnata e l'appalto è stato aggiudicato a un altro offerente.
A sostegno del suo ricorso d'annullamento di tale decisione la ricorrente, innanzi tutto, fa valere che la Commissione ha violato il divieto di discriminazioni ed il principio di libera concorrenza. L'assenza di esatte specifiche per il sistema EMCS ha impedito agli offerenti di presentare la loro concreta competenza negli specifici settori rilevanti per il progetto. L'accesso ad informazioni privilegiate da parte degli appaltatori attuali ed anteriori ha costituito per essi un vantaggio maggiore ed esclusivo. La ricorrente sostiene che la domanda da essa formulata in tempo utile al fine di avere pari diritti di accesso a tali applicazioni e a tale documentazione avrebbe dovuto essere accolta. Secondo essa, la Commissione non ha adottato le misure adeguate per rimediare alla situazione benché ne abbia avuto occasione.
La ricorrente fa anche valere che la Commissione ha violato l'art. 97, n. 1, del regolamento finanziario (1) nonché l'art. 17, n. 1, della direttiva 92/50 (2), impiegando criteri di valutazione estremamente vaghi e non corredati da parametri chiaramente quantificabili.
Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione nella sua valutazione dell'offerta della ricorrente. Al riguardo, la ricorrente sostiene che qualsiasi carenza della sua offerta deriverebbe dall'omessa comunicazione da parte della Commissione degli elementi essenziali richiesti dalla ricorrente al fine di preparare la sua offerta. Essa contesta inoltre ciascuna delle dichiarazioni contenute nella relazione del Comitato di valutazione.
La ricorrente deduce anche la violazione da parte della Commissione del suo obbligo, ai sensi dell'art. 253 CE, di motivare la sua decisione nonché l'omessa comunicazione di informazioni rilevanti richieste dalla ricorrente circa la motivazione del rigetto della sua offerta. La ricorrente, inoltre, fa valere che la Commissione ha violato il principio di buon andamento dell'amministrazione e di diligenza agendo con significativo ritardo e non fornendo risposte adeguate alle richieste di informazioni formulate dalla ricorrente prima del deposito delle offerte.
(1) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).
(2) Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).