30.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/26


Ricorso della Camper, S.L. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 31 gennaio 2005

(Causa T-43/05)

(2005/C 106/58)

Lingua processuale: l'inglese

Il 31 gennaio 2005, la Camper, S.L., con sede in Inca, Mallorca (Spagna), rappresentata dall'avv. I. Temiñ o Ceniceros, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso era la JC AB, con sede in Mölnlycke, (Svezia).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) nel procedimento R 170/2004-1, con cui è stata respinta l'impugnazione avverso il diniego di registrazione del marchio comunitario n. 1.954.601 nella classe 25;

dichiarare la registrazione del marchio comunitario n. 1.954.601 «BROTHERS BY CAMPER» ammissibile per tutti i prodotti di cui alla classe 25;

condannare ogni parte a sostenere le proprie spese, e ordinare la divisione in pari misura delle spese comuni.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:

La ricorrente

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:

Il marchio figurativo «BROTHERS by CAMPER» per beni e servizi delle classi 18, 25 e 39 (cuoio, abbigliamento, calzature, copricapi, trasporto ...) — procedimento No 1 954 601

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

JC AB

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Il marchio figurativo svedese, finlandese e danese «Brothers» per beni della classe 25 (abbigliamento, calzature e copricapi)

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto dell'opposizione nella parte in cui si fondava sulla precedente registrazione svedese. L'opposizione è stata parzialmente accolta con riguardo ai beni controversi, vale a dire 'abbigliamento, calzature, copricapi' per la classe 25, in quanto basata sulle precedenti registrazioni danese e finlandese.

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi invocati:

I marchi controversi non presentano una somiglianza tale da ingenerare rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94.