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30.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/10 |
ORDINANZA DELLA CORTE
(Prima Sezione)
19 gennaio 2005
nella causa C-206/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division): Commissioners of Customs & Excise contro SmithKline Beecham plc (1)
(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Tariffa doganale comune - Voci tariffarie - Cerotti alla nicotina - Valore legale di un parere di classificazione dell'Organizzazione mondiale delle dogane)
(2005/C 106/18)
Lingua processuale: l'inglese
Nel procedimento C-206/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Regno Unito), con ordinanza 7 dicembre 2000, pervenuta in cancelleria il 14 maggio 2003, nella causa Commissioners of Customs & Excise contro SmithKline Beecham plc, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. K. Schiemann, E. Juhász e E. Levits, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso il 19 gennaio 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
Cerotti alla nicotina come quelli in questione nella controversia principale devono essere classificati sotto la voce 3004 della nomenclatura combinata che figura all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 1997, n. 2086. |
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2) |
Se un'autorità competente ha fornito un'erronea informazione tariffaria vincolante, il giudice nazionale è tenuto, ai sensi dell'art. 10 CE, ad adottare, nell'ambito delle sue competenze, tutte le misure necessarie affinché la detta informazione sia annullata e venga fornita una nuova informazione tariffaria vincolante, conforme al diritto comunitario. In tale contesto, le modalità e gli effetti delle decisioni adottate dal giudice nazionale sul ricorso rientrano, nei limiti dei principi di equivalenza e di effettività, nel diritto nazionale. Al riguardo, l'art. 12, n. 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82, non osta a che un giudice nazionale annulli una decisione di un'autorità doganale che, pur essendo compatibile con un parere di classificazione dell'OMD, contrasti con la nomenclatura combinata, figurante all'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 2086/97, e dichiari che un prodotto deve essere classificato diversamente da quanto prevede il detto parere di classificazione. |