30.4.2005   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

3 marzo 2005

nella causa C-195/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Hof van Beroep te Antwerpen): Ministerie van Financiën contro Merabi Papismedov e a. (1)

(«Codice doganale comunitario - Presentazione in dogana delle merci - Nozione - Sigarette dichiarate con la designazione “utensili da cucina” - Nascita dell'obbligazione doganale all'importazione - Debitore dell'obbligazione doganale»)

(2005/C 106/10)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-195/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Hof van Beroep di Anversa (Belgio) con decisione 7 maggio 2003, pervenuta in cancelleria il 12 maggio 2003, nella causa Ministerie van Financiën contro Merabi Papismedov e altri, in presenza di: KBC Lease Belgium NV, Volvo Truck Finance Belgium NV, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. S. von Bahr e U. Lõhmus (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 3 marzo 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Merci presentate in dogana, per le quali è stata depositata una dichiarazione sommaria ed è stato convalidato un documento di transito comunitario esterno, non hanno costituito oggetto di un'introduzione regolare nel territorio doganale della Comunità allorché, nella documentazione consegnata alle autorità doganali, le merci sono state indicate con una designazione inesatta.

2)

L'obbligazione doganale relativa a merci presentate in dogana e dichiarate con una designazione inesatta è basata sull'art. 202 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario.

3)

Spetta al giudice del rinvio verificare, in considerazione delle circostanze della causa principale, se colui che ha depositato la dichiarazione sommaria o la dichiarazione in dogana sia stato, per aver indicato una designazione inesatta, all'origine dell'introduzione irregolare della merce. Se tale non è il caso, spetta al detto giudice esaminare se, con tale atto, la persona abbia partecipato all'introduzione della merce mentre sapeva o avrebbe dovuto, secondo ragione, sapere che essa era irregolare.


(1)  GU C 158 del 5.7.2003.