|
30.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/1 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Prima Sezione)
10 marzo 2005
nella causa C-196/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale Eirinodikeio Athinon): Vasiliki Nikoloudi contro Organismos Tilepikoinoion Ellados AE (1)
(Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE 143 CE) - Direttiva 75/117/CEE - Parità di retribuzione - Direttiva 76/207/CEE - Parità di trattamento - Posti di lavoro straordinari a tempo parziale - Esclusione dell'inserimento nell'organico del personale ordinario - Calcolo dell'anzianità di servizio - Onere della prova)
(2005/C 106/01)
Lingua processuale: il greco
Nella causa C-196/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Eirinodikeio Athinon (Grecia), con decisione 13 maggio 2002, pervenuta in cancelleria il 27 maggio 2002, nella causa tra Vasiliki Nikoloudi e Organismos Tilepikoinonion Ellados AE, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas (relatore), A. La Pergola, S. von Bahr e K. Schiemann, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 10 marzo 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
|
1) |
Il diritto comunitario, segnatamente l'art. 119 del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE — 143 CE) e la direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro deve essere interpretato nel senso che l'esistenza e l'applicazione di una norma come l'art. 24 a), n. 2, lett. a), del regolamento generale dell'Organismos Tilepikoinonion Ellados, che riserva alle sole addette alle pulizie e quindi, esclusivamente alle donne, l'assunzione mediante contratto a tempo indeterminato per un lavoro a tempo parziale non costituisce, di per sé, una discriminazione diretta delle lavoratrici fondata sul sesso. Tuttavia, la conseguente esclusione di una possibilità di inserimento nell'organico del personale ordinario con riferimento, apparentemente di carattere neutro per quanto attiene al sesso del lavoratore, a una categoria di lavoratori che, in forza di una normativa nazionale avente forza di legge, è costituita esclusivamente da donne rappresenta una discriminazione diretta fondata sul sesso ai sensi della direttiva 76/207. Perché non sussista discriminazione diretta fondata sul sesso, l'elemento volto a caratterizzare la categoria cui appartiene il lavoratore escluso deve essere tale da porre quest'ultimo in una situazione obiettivamente diversa, dal punto di vista dell'inserimento nell'organico del personale ordinario, da quella di coloro che possono beneficiarne. |
|
2) |
Qualora la premessa secondo cui solo le addette alle pulizie operanti a tempo parziale sono state escluse dalla possibilità di inserimento nell'organico del personale ordinario si riveli erronea, e qualora un numero molto più elevato di donne che di uomini sia stato colpito dalle disposizioni dei contratti collettivi di categoria del 27 novembre 1987 e 10 maggio 1991, l'esclusione, riconducibile a questi ultimi, dell'inserimento di personale temporaneo impiegato a tempo parziale nel personale ordinario, costituisce una discriminazione indiretta. Una situazione siffatta è incompatibile con l'art. 3 della direttiva 76/207 a meno che la disparità di trattamento tra tali lavoratori e quelli impiegati a tempo pieno non sia giustificata da fattori estranei a qualsiasi discriminazione a motivo del sesso. Spetta al giudice nazionale verificare se sia questo il caso. |
|
3) |
Quando colpisca un numero molto più alto di lavoratori di sesso femminile che di lavoratori di sesso maschile, l'esclusione totale dell'impiego a tempo parziale in sede di calcolo dell'anzianità di servizio costituisce una discriminazione indiretta fondata sul sesso contraria alla direttiva 76/207, a meno che tale esclusione non si fondi su fattori obiettivamente giustificati ed estranei a qualsiasi discriminazione a motivo del sesso. Spetta al giudice nazionale verificare se sia questo il caso. Un conteggio pro quota dell'impiego a tempo parziale, in occasione del suddetto calcolo, è altresì contrario a detta direttiva, a meno che il datore di lavoro non provi che esso è giustificato da fattori la cui obiettività dipende segnatamente dallo scopo perseguito attraverso la presa in considerazione dell'anzianità e, nel caso si tratti di remunerare l'esperienza acquisita, dal rapporto tra la natura delle mansioni svolte e l'esperienza che l'espletamento di tali mansioni fa acquisire dopo un determinato numero di ore di lavoro effettuate. |
|
4) |
Quando un lavoratore invochi la violazione, a suo danno, del principio della parità di trattamento e adduca fatti che facciano presumere la sussistenza di una discriminazione diretta o indiretta, il diritto comunitario, in particolare la direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/80/CE, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso, deve essere interpretato nel senso che spetta alla parte convenuta provare che non si è verificata una violazione del suddetto principio. |