16.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/29


Ricorso proposto il 23 dicembre 2004 contro la Commissione delle Comunità europee dalla NORTRAIL Transport GmbH

(Causa C-496/04)

(2005/C 93/58)

Lingua processuale: il tedesco

Il 23 dicembre 2004 la NORTRAIL Transport GmbH, con sede in Kiel (Germania), rappresentata dalla sig.ra J. Krause, Rechtsanwältin, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la decisione della Commissione 1 ottobre 2004 REM 15/02, sulla domanda della ditta NORTRAIL Transport GmbH diretta ad ottenere il rimborso dei dazi all'importazione ai sensi dell'art. 239 del codice doganale (regolamento CEE n. 2913/92)

condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente importa dal luglio 1995 lotti di diversi prodotti della pesca provenienti dalla Norvegia. A partire dal 1o settembre 1995, la ricorrente ha chiesto di poter importare merci in esenzione da dazi doganali nel libero commercio, nell'ambito dei contingenti doganali previsti dalla direttiva (CE) n. 3061/95 (1). L'ufficio doganale competente ha accertato che l'esenzione doganale chiesta dalla ricorrente non poteva essere concessa per un certo numero di spedizioni, alle quali andava applicata l'aliquota doganale normale. Su tale base l'ufficio doganale competente ha ingiunto alla ricorrente il pagamento dei dazi all'importazione per le merci interessate.

La ricorrente fa valere che sussistono le circostanze particolari di cui all'art. 239 del regolamento (CE) n. 2913/92 (2) che conferiscono alla ricorrente un diritto al rimborso e all'esenzione dei dazi all'importazione.

La ricorrente fonda tale argomento sul fatto che un atto comunitario è stato rilasciato retroattivamente. Gli uffici doganali tedeschi sono stati informati dell'apertura dei contingenti doganali mediante comunicazione del Ministero federale delle Finanze 31 agosto 1995, applicabile a partire dal 1o settembre 1995. Tuttavia, il 4 ottobre 1995, agli uffici doganali tedeschi è stato comunicato che tali contingenti sarebbero stati aperti retroattivamente già con decorrenza 1o luglio 1995. Nel periodo successivo al 1o settembre 1995, periodo in cui la ricorrente ha richiesto l'importazione in esenzione delle merci di cui trattasi, si sarebbero esauriti già alcuni contingenti, ciò che, considerata l'apertura retroattiva a decorrere dal 1o luglio 1995, si sarebbe verificato parzialmente già precedentemente al 1o settembre 1995.

La ricorrente sostiene inoltre che l'atto giuridico è stato rilasciato in forma insufficiente ed equivoca e che anche la contraddizione tra il momento della pubblicazione dell'atto comunitario ed il momento, in esso regolato, valido retroattivamente per i contingenti doganali, sarebbe equivoca. Ciò consentirebbe interpretazioni diverse da parte delle autorità doganali nazionali in merito al momento dell'apertura, il che violerebbe il divieto di discriminazione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3061, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia (GU L 327, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).