16.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Social (Spagna) con ordinanza 28 gennaio 2005, nel procedimento Anacleto Cordero Alonso contro Fondo de Garantía Salarial del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

(Causa C-81/05)

(2005/C 93/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

Con ordinanza 28 gennaio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 18 febbraio 2005, nel procedimento Anacleto Corsero Alonso contro Fondo de Garantía Salarial del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Il Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Social, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'obbligo imposto agli Stati membri di adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato che istituisce la Comunità europea ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità (art. 10 del Trattato), nonché il principio della preminenza del diritto comunitario rispetto al diritto nazionale comportino, di per sé e senza necessità di disposizioni esplicite di diritto interno, l'attribuzione agli organi giurisdizionali nazionali del potere di disapplicare qualsiasi tipo di norma di diritto interno che sia contraria al diritto comunitario, indipendentemente dal rango di tale norma nella gerarchia delle fonti (regolamento, legge o addirittura Costituzione).

2)

a)

Se, quando le istituzioni amministrative e giurisdizionali spagnole devono pronunciarsi sul diritto di un lavoratore, il cui datore di lavoro sia stato dichiarato insolvente, a ricevere a carico del Fondo de Garantía Salarial le indennità dovutegli per la cessazione di un contratto di lavoro la cui garanzia contro l'insolvenza è stata stabilita dalla normativa nazionale, esse applichino il diritto comunitario benché la direttiva 80/987/CEE (1) non preveda espressamente, agli artt. 1 e 3, le indennità dovute per la cessazione del contratto.

b)

In caso di soluzione affermativa, se le istituzioni amministrative e giudiziarie spagnole nell'applicare la direttiva 80/987/CEE e le norme di diritto interno che traspongono il contenuto di quest'ultima siano vincolate dal principio della parità dinanzi alla legge e dal divieto di discriminazione risultante dal diritto comunitario, con la portata precisata dall'interpretazione fornita per lo stesso dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, benché essa non coincida con l'interpretazione dell'analogo diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione spagnola nell'interpretazione fornita per lo stesso dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale spagnola.

c)

In caso di soluzione affermativa, se il diritto fondamentale della parità dinanzi alla legge risultante dal diritto comunitario imponga un obbligo di parità di trattamento tra le ipotesi in cui il diritto del lavoratore all'indennità dovuta per la cessazione del contratto sia stato stabilito da una pronuncia giurisdizionale e le ipotesi in cui tale diritto consegua ad un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro concluso alla presenza di un giudice e con l'approvazione dell'organo giurisdizionale.

3)

a)

Se, nell'ipotesi in cui, prima dell'entrata in vigore della direttiva 2002/74/CE (2), uno Stato membro già riconoscesse nella propria legislazione interna il diritto del lavoratore ad ottenere una tutela da parte dell'organismo di garanzia con riferimento ad un'indennità dovuta per la cessazione del contratto in caso di insolvenza del datore di lavoro, possa considerarsi che, a partire dall'entrata in vigore della detta direttiva, vale a dire l'8 ottobre 2002, lo Stato membro stia applicando il diritto comunitario, anche se non è trascorso il termine ultimo per la trasposizione della stessa, quando decide sulla concessione, da parte dell'organismo di garanzia, di tali indennità dovute per la cessazione del contratto in situazioni di insolvenza del datore di lavoro dichiarate successivamente al 2 ottobre 2002.

b)

In caso di soluzione affermativa, se le istituzioni amministrative e giudiziarie spagnole nell'applicare la direttiva 2002/74/CE e le norme di diritto interno che traspongono il contenuto della stessa siano vincolate dal principio della parità dinanzi alla legge e dal divieto di discriminazione risultante dal diritto comunitario, nella portata precisata dall'interpretazione fornita per lo stesso dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, benché essa non coincida con l'interpretazione dell'analogo diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione spagnola nell'interpretazione fornita per lo stesso dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale spagnola.

c)

In caso di soluzione affermativa, se il diritto fondamentale della parità dinanzi alla legge risultante dal diritto comunitario imponga un obbligo di parità di trattamento tra le ipotesi in cui il diritto del lavoratore all'indennità dovuta per la cessazione del contratto sia stato stabilito da una pronuncia giudiziale e le ipotesi in cui esso sia il risultato di un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro concluso dinanzi ad un giudice e con l'approvazione dell'organo giurisdizionale.


(1)  Direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, del 28.10.1980, pag. 23) (edizione speciale: capitolo 5, tomo 2, pag. 219).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio (GU L 270, dell'8.10.2002, pag. 10).