2.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/37


Ricorso del sig. Eric Gippini Fournier contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 gennaio 2005

(Causa T-23/05)

(2005/C 82/68)

Lingua processuale: il francese

Il 10 gennaio 2005 il sig. Eric Gippini Fournier, residente in Bruxelles, rappresentato dall'avv. Anouk Theissen, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

annullare la decisione di accordare zero «punti di priorità DG» al ricorrente nell'ambito dell'esercizio di promozione 2003; la decisione di rigetto del suo ricorso al comitato di promozione diretto all'attribuzione al ricorrente di «punti di priorità DG» (o di punti «di appello» o di punti di priorità indipendentemente dalla loro denominazione); la decisione di rifiutare l'attribuzione di punti di priorità per lavori nell'interesse dell'istituzione ai sensi dell'art. 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto;

2.

condannare la Commissione a pagare al ricorrente la somma di euro 2 500 a titolo di risarcimento del danno morale subito;

3.

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente, dipendente della Commissione distaccato presso la Corte di giustizia nell'interesse del servizio dal 1o marzo 2002 al 6 ottobre 2003, fa valere un'eccezione di illegittimità contro le disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto a causa di un mancata comparazione dei suoi meriti con quelli di altri dipendenti di altre direzioni generali. Egli fa valere anche che la maggior parte delle categorie di punti di priorità sarebbero illegittime in quanto contrarie all'art. 45 dello Statuto e al principio di non discriminazione.

Il ricorrente fa valere una violazione degli artt. 5, 25, 43 e 45 dello Statuto, dell'art. 2, n. 1, secondo comma, delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto, nonché dell'art. 2, n. 1, e dell'art. 6, nn. 3, 4 e 5, delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto. Il ricorrente fa valere anche una violazione dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di parità di trattamento, e di tutela del legittimo affidamento. Il ricorrente sostiene infine che vi sarebbe un stato vizio di procedura, sviamento di potere, assenza di motivazione e di notificazione dei diversi atti e decisioni, nonché errori manifesti di valutazione.