2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/29 |
Ricorso della ditta Merant GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 21 dicembre 2004
(Causa T-491/04)
(2005/C 82/57)
Lingua di redazione del ricorso: il tedesco
Il 21 dicembre 2004, la ditta Merant GmbH, con sede in Ismaning (Germania), rappresentata dall'avv. A. Schulz, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
L'altra parte comparsa nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso è la società Focus Magazin Verlag GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania).
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione emessa il 18 ottobre 2004 dalla Seconda Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (pratica R-542/2002-2); |
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ripristinare la decisione emessa il 29 aprile 2002 dalla Divisione d'opposizione (decisione n. 1198/2002), vale a dire respingere la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 453 720 per i prodotti ed i servizi sotto indicati:
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Soggetto richiedente la registrazione del marchio comunitario: |
Focus Magazin Verlag GmbH. |
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: |
marchio denominativo «FOCUS» per prodotti e servizi delle classi 3, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41 e 42 – domanda di registrazione n. 453 720. |
Titolare del diritto di marchio o del segno fatto valere in sede di opposizione: |
la ricorrente. |
Marchio o segno fatto valere in opposizione: |
marchio emblematico internazionale «MICRO FOCUS» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 41 e 42. |
Decisione della divisione d'opposizione: |
accoglimento parziale dell'opposizione. |
Decisione della commissione di ricorso: |
accoglimento del ricorso proposto dalla Focus Magazin Verlag GmbH e rigetto dell'opposizione della ricorrente. |
Motivi di ricorso: |
erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94. Sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi che si contrappongono. Il marchio più recente di cui è stata chiesta la registrazione avrebbe incorporato in forma identica un elemento del marchio anteriore, e i prodotti e servizi cui i marchi si riferiscono sono in parte identici ed in parte assai simili. |