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2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/11 |
Ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 10 novembre 2004, nella causa T-164/02: Kaul GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Bayer AG), proposto il 28 gennaio 2005 (Fax: 25 gennaio 2005)
(Causa C-29/05 P)
(2005/C 82/23)
lingua processuale: il tedesco
Il 28 gennaio 2005 (Fax: 25 gennaio 2005) l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), rappresentato dai sigg. Alexander von Mühlendahl, vicepresidente dell'Ufficio, e Gregor Schneider, membro dell'unità Contenzioso in materia di Proprietà industriale, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 10 novembre 2004, causa T-164/02, Kaul GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Bayer AG.
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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1. |
annullare la sentenza impugnata; |
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2. |
rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sugli ulteriori motivi; |
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3. |
condannare la controparte alle spese. |
Motivi del ricorso e principali argomenti
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1. |
Avendo imposto alla commissione di ricorso dell'UAMI, sulla base del principio della continuità funzionale, di tener conto di una nuova esposizione dei fatti e di nuovi elementi di prova in un procedimento di opposizione anche quando le parti non hanno trasmesso la detta esposizione o i detti elementi di prova alla divisione di opposizione entro il termine stabilito dalla stessa divisione di opposizione, il Tribunale ha violato l'art. 43, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»), nonché gli artt. 16, n. 3, e 20, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1). L'obbligo di esame fatto derivare dal Tribunale, nell'ambito di procedimenti inter partes, dal principio della continuità funzionale per quanto riguarda il materiale prodotto per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso non trova alcun supporto normativo nelle disposizioni del regolamento o del regolamento di esecuzione. |
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2. |
Il Tribunale ha violato l'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 in quanto ha imposto alla camera di ricorso di tener conto di una nuova esposizione dei fatti e di nuovi elementi di prova anche quando i termini previsti a tal fine per il procedimento dinanzi alla divisione di opposizione costituiscono «termini perentori» e chi ha proposto opposizione non ha trasmesso l'esposizione o gli elementi di prova corrispondenti entro il termine stabilito dalla divisione di opposizione. |
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3. |
Il Tribunale ha violato anche l'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 in quanto consente un'applicazione di tale disposizione in procedimenti di ricorso solo quando un nuovo argomento o nuovi elementi di prova vengano prodotti dopo la scadenza del termine previsto per esporre i motivi del ricorso. |