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2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) con ordinanza 11 ottobre 2004, nei procedimenti Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH contro Eredi del sig. Dieter Deppe: 1) Ulrich Deppe, 2) Hanne-Rose Deppe, 3) Thomas Deppe, 4) Matthias Deppe, 5) Christine Urban, nata Deppe (causa C-7/05), contro Siegfried Hennings (causa C-8/05), nonché contro Hartmut Lübbe (causa C-9/05)
(Cause C-7/05, C-8/05, C-9/05)
(2005/C 82/15)
Lingua processuale: il tedesco
Con ordinanza 11 ottobre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 14 gennaio 2005, nel procedimento Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH contro Eredi del sig. Dieter Deppe: 1) Ulrich Deppe, 2) Hanne-Rose Deppe, 3) Thomas Deppe, 4) Matthias Deppe, 5) Christine Urban, nata Deppe (causa C-7/05), contro Siegfried Hennings (causa C-8/05), nonché contro Hartmut Lübbe (causa C-9/05), il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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1) |
Se il requisito, attinente alla determinazione dell'ammontare della remunerazione per la risemina di prodotto del raccolto ex art. 5, n. 2, del regolamento (CE) n. 1768/95 (1), secondo cui tale importo deve essere «sensibilmente più basso» rispetto a quello da corrispondere per la produzione su licenza di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona, risulti soddisfatto anche nel caso in cui la detta remunerazione venga fissata forfettariamente in misura pari all'80 % di quest'ultimo importo. |
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2) |
Se l'art. 5, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) n. 2605/98 (2), contenga parametri di valore utilizzabili per la determinazione dell'ammontare della remunerazione per risemina in caso di liquidazione ex lege di quest'ultima. In caso affermativo: se i parametri così fissati debbano considerarsi quale espressione di una concezione generale valida anche in relazione ad operazioni di risemina compiute prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2605/98. |
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3) |
Se la funzione di linea direttrice riconosciuta ad un accordo tra organizzazioni di titolari di privative per ritrovati vegetali e di agricoltori ai sensi dell'art. 5, n. 4, del regolamento (CE) n. 2605/98, comporti che in caso di liquidazione ex lege tale accordo venga recepito nei suoi principali elementi di base (parametri di calcolo) anche qualora il titolare della varietà protetta, in sede di determinazione del corrispettivo di legge, non conosca tutti i parametri rientranti nella sfera di attività dell'autore della risemina necessari per il calcolo in base all'accordo, ed al riguardo al predetto titolare neppure spetti nei confronti dell'agricoltore un diritto a ricevere informazioni sui fatti rilevanti. In caso affermativo: se un tale accordo, in quanto destinato a fungere da linea direttrice nel senso suddetto, presupponga per essere efficace il rispetto dei requisiti stabiliti dall'art. 5, n. 4, del regolamento (CE) n. 2605/98, anche qualora esso sia stato concluso prima dell'entrata in vigore di tale regolamento. |
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4) |
Se l'art. 5, n. 5, del regolamento (CE) n. 2605/98 imponga un limite massimo alla remunerazione destinato a valere per le discipline di natura contrattuale e/o normativa che regolamentano quest'ultima. |
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5) |
Se un accordo tra organizzazioni di categoria possa essere utilizzato quale linea direttrice ai sensi dell'art. 5, n. 4, del regolamento (CE) n. 2605/98, nel caso in cui esso superi la percentuale di remunerazione pari al 50 % dell'importo ex art. 5, n. 5, del medesimo regolamento. |
(1) GU L 173, pag. 14.
(2) GU L 328, pag. 6.