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5.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 57/16 |
Ricorso dei sigg. D. Meca-Medina e I. Majcen avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 30 settembre 2004, nella causa T-313/02, D. Meca-Medina e I. Majcen/Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Repubblica di Finlandia, proposto il 22 dicembre 2004
(Causa C-519/04 P)
(2005/C 57/31)
Lingua processuale: il francese
Il 19 dicembre 2004 i sigg. D. Meca-Medina e I. Majcen, rappresentati dai sigg. J. – L. Dupont et M. – A. Lucas, avocats, hanno presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 30 settembre 2004, nella causa T-313/02, D. Meca-Medina e I. Majcen/Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Repubblica di Finlandia.
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale 30 settembre 2004, causa T-313/02, contro la quale è stata proposta l'impugnazione; |
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accogliere le conclusioni presentate dai ricorrenti dinanzi al Tribunale; |
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condannare la Commissione alle spese delle due istanze. |
Motivi e principali argomenti:
La sentenza del Tribunale di primo grado viola gli artt. 49 CE, 81 CE e 82 CE, quali interpretati dalla Corte di giustizia.
Innanzi tutto, il Tribunale ha erroneamente statuito che tali disposizioni si applichino solo alle norme emanate nel settore sportivo relativamente all'aspetto economico dello sport, con esclusione delle norme puramente sportive. La Corte non ha stabilito una siffatta esclusione generale delle normative puramente sportive dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato, tale esclusione limitandosi alle norme relative alla composizione ed alla formazione delle squadre nazionali.
Il Tribunale ha parimenti erroneamente affermato che la normativa antidoping si fonda su considerazioni di carattere puramente sportivo, pur ammettendo che una tale normativa possa perseguire un fine economico. In tal modo il Tribunale ha proceduto a constatazioni di fatto materialmente inesatte, è caduto in contraddizione nella motivazione, peraltro insufficiente, e ha commesso un errore di qualificazione giuridica dei fatti.
Inoltre, il Tribunale, dichiarando che la normativa controversa non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, ha commesso una violazione di tali articoli.
Infine, il Tribunale ha violato le norme di procedura e, in particolare, i diritti della difesa affermando che l'analisi della normativa controversa fatta dalla Commissione nella sua decisione di rigetto della denuncia sia sovrabbondante, poiché dalla stessa decisione risulta che secondo la Commissione tale normativa rientrava nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato CE. Così statuendo, il Tribunale ha violato i diritti della difesa dei ricorrenti che non stati messi in grado di far valere i loro punti di vista su tale questione.