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5.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 57/9 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
20 gennaio 2005
nella causa C-296/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Conseil d'État): Glaxosmithkline SA contro Stato belga (1)
(Direttiva 89/105/CEE - Medicinali per uso umano - Domanda d'iscrizione in un elenco positivo - Natura del termine per la risposta - Perentorietà - Conseguenze del superamento del termine in caso di annullamento di una decisione di rifiuto)
(2005/C 57/16)
Lingua processuale: il francese
Nel procedimento C-296/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Conseil d'État (Belgio) con decisione 27 giugno 2003, pervenuta in cancelleria l'8 luglio 2003, nella causa Glaxosmithkline SA contro Stato belga, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. C. Gulmann, P. Kūris e G. Arestis, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra sig. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 20 gennaio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
Il termine fissato all'art. 6, punto 1, primo comma, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, è un termine perentorio che le autorità nazionali non devono superare. |
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2) |
Spetta agli Stati membri stabilire se il decorso del termine posto dall'art. 6, punto 1, primo comma, della direttiva 89/105/CEE non osti a che le autorità competenti adottino formalmente una nuova decisione qualora la decisione precedente sia stata annullata in via giurisdizionale, fermo restando che una siffatta possibilità può essere esercitata solo entro un termine ragionevole che non può comunque superare il termine previsto dal detto articolo. |