5.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 57/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

13 gennaio 2005

nella causa C-38/03, Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Art. 28 CE - Misure di effetto equivalente - Sedie a rotelle - Ammissione al sistema di rimborso da parte della sicurezza sociale»)

(2005/C 57/11)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-38/03, avente ad oggetto un ricorso, proposto l'11 febbraio 2003, per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re L. Ström e F. Simonetti) contro Regno del Belgio (agente: inizialmente sig.ra A. Snoecx, quindi sig.ra E. Dominkovits), sostenuto dal Regno di Spagna (agente: sig.ra L. Fraguas Gadea) la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet, presidente di Sezione, dai sigg.. J.-P. Puissochet e S. von Bahr (relatore), giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 13 gennaio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Avendo definito i criteri tecnici cui devono rispondere le sedie a rotelle per essere rimborsabili dalla sicurezza sociale, in modo tale da escludere dall'elenco delle sedie a rotelle rimborsabili quelle sedie a rotelle munite del marchio CE ma non rispondenti ai criteri relativi, in particolare, al diametro delle ruote anteriori e posteriori, alla copertura e all'imbottitura del sedile e dello schienale, alle dimensioni delle superfici piane e delle raggiere, agli appoggiatesta e/o ai sostegni per i piedi e le gambe;

Avendo definito criteri più generali ai quali deve rispondere l'assortimento dell'operatore economico al fine di essere iscritto nell'elenco delle sedie a rotelle rimborsabili, ossia le condizioni particolari per le vetturette senza mezzo di propulsione personale, nonché le particolari condizioni per le vetturette a propulsione personale, per cui tali vetturette devono essere disponibili con un'ampiezza minima del sedile;

Avendo fissato una troppo rigida attualizzazione dell'elenco degli apparecchi ammessi a beneficiare del sistema di rimborso,

il Regno de Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 28 CE.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 70 del 22.3.2003.