5.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 57/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

20 gennaio 2005

nel procedimento C-27/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Innsbruck): Petra Engler contro Janus Versand GmbH (1)

(«Convenzione di Bruxelles - Domanda d'interpretazione degli artt. 5, punti 1 e 3, nonché 13, primo comma, punto 3 - Diritto del consumatore destinatario di una pubblicità ingannevole di esigere in giudizio il premio apparentemente vinto - Qualificazione - Azione di natura contrattuale contemplata dall'art. 13, primo comma, punto 3, o dall'art. 5, punto 1, ovvero derivante da delitto contemplata dall'art. 5, punto 3 - Presupposti»)

(2005/C 57/03)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-27/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Oberlandesgericht Innsbruck (Austria), con decisione 14 gennaio 2002, pervenuta in cancelleria il 31 gennaio 2002, nella causa: Petra Engler contro Janus Versand GmbH, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e R. Schintgen (relatore), giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 20 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Le norme in materia di competenza enunciate dalla Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia devono essere interpretate nel modo seguente:

l'azione giudiziaria con la quale un consumatore mira a far condannare, ai sensi della normativa dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato, una società di vendita per corrispondenza, avente sede in un altro Stato contraente, alla consegna di un premio da esso apparentemente vinto è di natura contrattuale, ai sensi dell'art 5, punto 1, della detta Convenzione, purché, da un lato, la detta società, al fine di indurre il consumatore a stipulare un contratto, gli abbia inviato una missiva che lo designa per nome idonea a suscitare l'impressione che gli verrà attribuito un premio nell'ipotesi in cui restituisca il «buono di pagamento» allegato a tale lettera e purché, d'altro lato, il detto consumatore accetti le condizioni stipulate dal venditore e reclami effettivamente il versamento della vincita promessa;

per contro, quand'anche tale missiva contenga inoltre un catalogo pubblicitario di prodotti della stessa società accompagnato da un modulo di «domanda di prova senza impegno», la duplice circostanza che l'attribuzione del premio non dipenda dall'ordinativo di merci e che il consumatore non abbia in effetti effettuato il detto ordinativo è irrilevante ai fini dell'interpretazione supra menzionata.


(1)  GU C 109 del 4.5.2002.